Art. 32 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Esercizio delle attribuzioni del curatore

Articolo 32 - legge fallimentare

(1) I. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli artt. 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. (2)
II. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

Articolo 32 - Legge fallimentare

(1) I. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli artt. 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. (2)
II. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 28 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.

Massime

La nomina di un coadiutore, ai sensi dell’art. 32, comma 2, legge fall., resta assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l’affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l’attività prestata non è perciò riconducibile all’esecuzione di un contratto d’opera professionale, atteso che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali; ne consegue che al rapporto che si instaura tra le parti è inapplicabile la disciplina risultante dagli artt. 1418 e 2231 c.c., in forza della quale l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del contratto tra professionista e cliente, privando il professionista non iscritto del diritto al pagamento del compenso. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20193 del 25 luglio 2019 (Cass. civ. n. 20193/2019)

In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, costituiscono illecito sia la violazione dei doveri specifici di intrasmissibilità delle proprie funzioni, ai sensi degli artt. 32 e 34 legge fall., ove manchi un’apposita autorizzazione giudiziale, sia la inosservanza del dovere di diligenza, ex art. 38 legge fall., ove il professionista si sia avvalso di collaboratori non autorizzati nè poi dal medesimo controllati, non abbia riferito mensilmente al giudice delegato sull’amministrazione ed abbia omesso di custodire personalmente il libretto bancario del fallimento, a lui intestato. Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto la sussistenza dell’autonomo illecito extracontrattuale in un caso di concorso di colpa e di responsabilità solidale ex artt. 1292 e 2055 cod. civ. del curatore con la banca cui erano imputabili le operazioni di sottrazione della provvista destinata al fallimento, non ricorrendo in tale circostanza un avvenimento estraneo alla sfera di prevedibilità e prevenibilità del soggetto su cui gravava l’obbligo di custodia. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15668 del 13 luglio 2017 (Cass. civ. n. 15668/2007)

Il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dal secondo comma dell’art. 32 legge fall.), la cui opera è integrativa dell’attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice; pertanto il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo (opera professionale), essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni. (Nella fattispecie la Corte Cass. ha pertanto respinto il ricorso di un professionista – il quale invocava l’applicazione della tariffa professionale dei consulenti del lavoro approvata con D. M. 15 luglio 1992, n. 430, espressamente applicabile “anche per le prestazioni rese nei confronti degli organi preposti alle procedure concorsuali” – sul rilievo che lo stesso era stato qualificato dal giudice di merito come coadiutore). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1568 del 26 gennaio 2005 (Cass. civ. n. 1568/2005)

L’opera prestata dal professionista (nella specie, architetto) su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile per regolamento di confini, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all’art. 32, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – alla quale è applicabile, in sede di liquidazione dei compensi, la L. 8 luglio 1980, n. 319 ed il D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 – e si inquadra, invece, in quella relativa alla vera e propria prestazione d’opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non già per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura, bensì, non diversamente dall’avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2572 del 23 marzo 1996 (Cass. civ. n. 2572/1996)

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