I. Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
I. Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
I. Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Il liquidatore giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo non è pubblico ufficiale, poiché ad esso, a differenza di altre figure soggettive, quali quelle del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore, la legislazione fallimentare non attribuisce espressamente tale qualifica. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15951 del 16 aprile 2015 (15951/2015)
Il curatore fallimentare deve considerarsi pubblico ufficiale per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, come quella di riferire al giudice delegato sulle cause e circostanze del fallimento. Tale relazione, pertanto, assume i caratteri di un vero e proprio rapporto di denuncia che, per quanto riguarda le operazioni compiute e le dichiarazioni ricevute dal curatore ha il valore probatorio di un processo verbale ai sensi dell’art. 155 cod. proc. pen. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1348 del 1 febbraio 1988 (Cass. pen. n. 1348/1988)
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
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