Art. 3 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata

Articolo 3 - legge fallimentare

I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.
[2. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all’amministrazione controllata prevista da questa legge.](1)

Articolo 3 - Legge fallimentare

I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.
[2. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all’amministrazione controllata prevista da questa legge.](1)

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 2 D.Lgs. 09.01.2006, n. 5, con decorrenza dalla data indicata nell’art. 153 del medesimo provvedimento.

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