I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.
[2. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all’amministrazione controllata prevista da questa legge.](1)