Art. 29 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Accettazione del curatore

Articolo 29 - legge fallimentare

I. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. (1) (2)
II. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.

Articolo 29 - Legge fallimentare

I. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. (1) (2)
II. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.

Note

(1) Comma così modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comunicazione telematica al Registro Imprese dei dati necessari per la domanda di insinuazione al passivo. Il D.L. 21 maggio 2010, n. 78, all’art. 29, comma 6, dispone che: “In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all’accettazione a norma dell’articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, comunica ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell’obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.” La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010, data di pubb. sulla Gazzetta Ufficiale, supp. ord. n. 114.

Massime

La tardività dell’accettazione della propria nomina da parte del curatore del fallimento, in relazione all’inosservanza del termine di cui al primo comma dell’art. 29 della legge fallimentare, non incide sulla validità ed efficacia di tale nomina, ove l’accettazione medesima sia intervenuta prima che il tribunale abbia provveduto, ai sensi del secondo comma della citata disposizione, ad una nuova nomina. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3078 del 28 maggio 1979 (Cass. Civ. 3078/1979)

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