Art. 27 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Nomina del curatore

Articolo 27 - legge fallimentare

(1) I. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale. (2)

Articolo 27 - Legge fallimentare

(1) I. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale. (2)

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 24 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell’articolo 163 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell’articolo 8 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».

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