Art. 266 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Disposizioni abrogate

Art. 266 - legge fallimentare

1. Con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della L. 10 luglio 1930, n. 995 sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall’art. 263, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.

Art. 266 - Legge fallimentare

1. Con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della L. 10 luglio 1930, n. 995 sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall’art. 263, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.

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