1. La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell’entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall’articolo 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.
2. Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell’articolo 255, commi secondo, terzo e quarto.