Art. 260 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Concordato preventivo

Art. 260 - legge fallimentare

1. La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell’entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall’articolo 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.
2. Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell’articolo 255, commi secondo, terzo e quarto.

Art. 260 - Legge fallimentare

1. La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell’entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall’articolo 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.
2. Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell’articolo 255, commi secondo, terzo e quarto.

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