Art. 25 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Poteri del giudice delegato

Articolo 25 - legge fallimentare

(1) I. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito ai difensori (2) nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
II. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
III. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

Articolo 25 - Legge fallimentare

(1) I. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito ai difensori (2) nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
II. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
III. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 22 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Numero modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.

Massime

In tema di insinuazione al passivo i crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che non risultino contestati per collocazione ed ammontare ovvero siano sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all’art. 25 l.fall., devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive dall’art. 101, commi 1 e 4, l.fall., ben potendo l’epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17594 del 28 giugno 2019 (Cass. Civ. 17594/2019)

La facoltà del giudice delegato di adottare, ai sensi dell’art. 25, comma 1, n. 2, l.fall., provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l’acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente, che si pretendano dovute al fallimento. In tale seconda ipotesi, il provvedimento di acquisizione del giudice delegato deve ritenersi giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che avverso il medesimo, non suscettibile di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17648 del 5 luglio 2018 (Cass. Civ. 17648/2018)

Ai sensi degli artt. 25 e 26 l. fall. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), la partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere in ordine al reclamo avverso un suo provvedimento non può dar luogo ad una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma, al più, ad un’incompatibilità che deve essere fatta valere mediante l’istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. Né assume rilievo la circostanza che il legislatore abbia successivamente modificato l’art. 25 l. fall., imponendo al giudice delegato un espresso divieto di far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, atteso che l’adozione di un diverso modello procedimentale, caratterizzato da una più netta separazione tra le funzioni affidate al giudice delegato e quelle spettanti al tribunale fallimentare, non è di per sé sufficiente a giustificare una interpretazione evolutiva della disposizione previgente, soprattutto alla luce della norma transitoria di cui all’art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, che espressamente conferma l’applicabilità della legge anteriore alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24159 del 13 ottobre 2017 (Cass. Civ. 24159/2017)

In tema di liquidazione del compenso al notaio, delegato dal giudice delegato alle operazioni di vendita all’incanto di beni fallimentari, trovano applicazione le norme di cui all’art. 2 del d.m. Giustizia n. 313 del 1999 (emesso in attuazione della legge n. 302 del 1998), senza possibilità di disapplicazione delle stesse se in contrasto, come nella specie, con le tariffe recepite in un prontuario compilato da un comitato interregionale notarile; infatti la disapplicazione del regolamento è legittima qualora questo sia in contrasto con una fonte di diritto sovraordinata e non pure quando l’atto normativo ad esso poziore consista nella delibera di un organo professionale, privo di vincolatività al di fuori di un recepimento consensuale. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1342 del 20 gennaio 2011 (Cass. Civ. 1342/2011)

In tema di provvedimento con cui il giudice delegato, nell’esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge (art. 25 n. 7 legge fall., nel testo vigente anteriormente al D.L.vo n. 5 del 2006), liquida i compensi per l’opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, il parere del curatore consiste in una mera dichiarazione di scienza senza alcun valore certificatorio, spettando al giudice che ha provveduto alla nomina ogni accertamento della prestazione svolta dall’incaricato oltre che della relativa entità e dei risultati; ne consegue l’insindacabilità, rispetto al predetto parere, sia del decreto del giudice delegato, sia, a maggior ragione, del provvedimento del tribunale fallimentare, adito dall’incaricato in sede di reclamo ex art. 26 legge fall. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2004 del 29 gennaio 2008 (Cass. civ. n. 2004/2008)

In tema di liquidazione del compenso al professionista legale incaricato da parte degli organi della procedura fallimentare, sussistono la competenza esclusiva del giudice delegato, tenuto ai sensi dell’art. 25 n. 7 legge fall. a provvedere sull’istanza in ogni caso ed anche se vi sia insufficienza di attivo ed il diritto soggettivo del creditore alla determinazione del suo credito, certo e liquido, pur se esigibile solo al momento in cui vi sia disponibilità dell’attivo, ove ricorrano le diverse condizioni per il decreto di prelevamento dello stesso giudice delegato ex art. 111 primo comma legge fall.; non si applica invero al caso di specie la disciplina endoconcorsuale dell’accertamento del passivo, pur riservata anche dall’art. 111 bis introdotto dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 in sede di riforma fallimentare ai crediti prededucibili, in quanto il predetto credito, benchè di massa, risulta essere stato contratto direttamente dagli organi del fallimento. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, emesso ex art. 26 legge fall., che aveva rigettato il reclamo interposto dal professionista avverso il decreto di non luogo a provvedere adottato dal giudice delegato, ravvisando in capo al ricorrente l’interesse ad agire per la liquidazione del suo credito, in quanto titolare del diritto soggettivo all’accertamento di un credito certo e liquido, dunque ricorribile ex art. 111 Cost., in questo modo solamente potendo tale creditore verificare, nel prosieguo della procedura, la persistenza eventuale delle condizioni di incapienza del proprio credito giustificative di un differimento del pagamento o di una graduazione in sede di riparto). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15671 del 13 luglio 2007 (Cass. civ. n. 15671/2007)

La disposizione di cui agli artt. 2 ter secondo e terzo comma della legge n. 575 del 1965, contenente disposizioni contro la mafia relative al sequestro e alla confisca dei beni delle persone sottoposte a misure di prevenzione, deve essere interpretata nel senso che essa ha per oggetto il diritto di proprietà sui beni oggetto della misura di prevenzione e, se si tratta di sequestro di quote societarie, la titolarità dei diritti dei singoli soci colpiti dalla misura stessa. Per contro, la funzione svolta dal decreto del giudice delegato del fallimento di cui all’art. 25 legge fall., è quella di provvedere alla conservazione del patrimonio sociale, essendo volto ad acquisire e conservare alla procedura concorsuale le sopravvenienze attive in favore del fallito o del coniuge o di altri soggetti che ne contestino la spettanza al fallimento e non a disporre l’acquisizione di beni sui quali un terzo vanti un diritto incompatibile con la loro inclusione nell’attivo fallimentare. Ne consegue che tra le due norme, svolgenti funzione diversa, non può sorgere conflitto che comporti l’accertamento della prevalenza dell’una disciplina sull’altra. (Nella specie, la sentenza, confermata dalla S.C., aveva dichiarato che l’oggetto della procedura di prevenzione era diverso da quello del fallimento, perché quest’ultimo aveva colpito il complesso dei beni della società, mentre il sequestro e la confisca avevano riguardato solo le quote della società appartenenti ai soci, di talché il patrimonio della società non era stato assoggettato a misura di prevenzione e l’amministratore giudiziario non era legittimato a trattenerlo). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10095 del 27 aprile 2007 (Cass. civ. n. 10095/2007)

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 L. fall., nella parte in cui prevede, in caso di reclamo contro il decreto del giudice delegato, la partecipazione al collegio di detto giudice, essendo la questione già stata scrutinata dalla Corte costituzionale, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 363 del 1998, né sussistendo ragioni per un nuovo invio degli atti alla Consulta, neppure alla luce della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, di modifica del testo dell’art. 111 Cost. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6010 del 16 aprile 2003 (Cass. civ. n. 6010/2003)

L’avvocato che abbia assistito il fallimento in sede giudiziale e che intenda conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali in sede fallimentare, deve farne richiesta al giudice delegato che provvede con decreto ai sensi dell’art. 25, n. 7 della legge fallimentare, disponendo il pagamento in prededuzione dalla massa. Se il credito non gli viene riconosciuto in tutto o in parte, oltre al reclamo al tribunale fallimentare, può servirsi dei normali mezzi riconosciutigli dall’ordinamento. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1309 del 29 gennaio 2003 (Cass. civ. n. 1309/2003)

In tema di principi costituzionali d’imparzialità e d’indipendenza del giudice (artt. 25 e 101 Cost.), i motivi d’incompatibilità rilevano, sul piano dei rimedi processuali, come motivi di ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento, a meno che il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella condizione sostanziale di parte. La partecipazione del giudice delegato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide su reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice delegato, ancorché di natura giurisdizionale, trovando la sua ragione nel principio di concentrazione processuale presso gli organi del fallimento di ogni controversia e nella particolare posizione del giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, non implica violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 51, n. 4, c.p.c. Né sono riferibili al processo civile le considerazioni relative alle incompatibilità del giudice nel quadro dell’art. 34 c.p.p., attese le profonde differenze strutturali e funzionali tra il modello penale e quello civile; e ciò ancor più con riguardo alle peculiarità della disciplina fallimentare, ispirata al principio della concentrazione processuale presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con collegamenti ed interferenze inevitabili, che non sono rilevanti agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente esigenza di portare allo stesso grado giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 70 del 4 gennaio 2001 (Cass. civ. n. 70/2001)

L’autorizzazione ad agire in giudizio, prevista dall’art. 25 L. fall. ad integrazione della legittimazione ad agire del curatore, non trova uno dei suoi presupposti nell’esistenza di mezzi finanziari sufficienti a fare fronte alle eventuali obbligazioni conseguente all’attività autorizzata. Essa, infatti, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice delegato, anche a garanzia di non esporre la massa ed i terzi alle conseguenze di azioni avventate. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15074 del 22 novembre 2000 (Cass. civ. n. 15074/2000)

Il compenso dell’ausiliario della procedura fallimentare, che abbia esercitato sia funzioni di coadiutore, va determinato, in relazione alle prime, sulla base dei criteri di liquidazione del compenso al curatore (mentre, per le funzioni di mera collaborazione, vanno utilizzati i criteri di liquidazione relativi ai consulenti). Peraltro, ai fini del quantum, non possono essere applicate sic et simpliciter le percentuali previste per il curatore, le quali si riferiscono al complesso dell’attività da questo prestata per l’intera procedura concorsuale, ma deve tenersi conto dell’attività effettivamente svolta dal delegato, dell’importanza della procedura e del tempo impiegato, restando consentito per i singoli atti liquidare compensi al di sotto del limite minimo previsto per il curatore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8022 del 26 giugno 1992 (Cass. civ. n. 8022/1992)

La facoltà del giudice delegato, a norma dell’art. 25 n. 2 della legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito, o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento (salva la possibilità degli interessati di esperire l’opposizione all’esecuzione di tali decreti, aventi natura di atti di giurisdizione esecutiva), ma non anche di disporre l’acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente che si pretendano dovute al fallimento (nella specie, saldo attivo di conto corrente, che la banca depositaria disconosceva come dovuto per effetto di compensazione con un credito verso il fallito). In tale seconda ipotesi, pertanto, il decreto del giudice delegato, così come il provvedimento reso dal tribunale in esito a reclamo, devono ritenersi giuridicamente inesistenti, per carenza assoluta del relativo potere, con l’ulteriore conseguenza che avverso detto provvedimento del tribunale, non suscettibile di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 2270 del 9 aprile 1984 (Cass. civ. n. 2270/1984)

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