Art. 248 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Esercizio provvisorio

Art. 248 - legge fallimentare

1. Le disposizioni dell’articolo 90 si applicano anche all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 248 - Legge fallimentare

1. Le disposizioni dell’articolo 90 si applicano anche all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Istituti giuridici

Novità giuridiche