Art. 244 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Sentenza dichiarativa di fallimento

Art. 244 - legge fallimentare

1. Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.
2. Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove disposizioni, semprechè la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza.

Art. 244 - Legge fallimentare

1. Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.
2. Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove disposizioni, semprechè la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza.

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