Art. 230 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Omessa consegna o deposito di cose del fallimento

Articolo 230 - legge fallimentare

I. Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.000.
II. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

Articolo 230 - Legge fallimentare

I. Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.000.
II. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

Massime

Integra il delitto di peculato e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento la condotta del curatore che, prima di consegnarle a seguito di un ordine del giudice delegato e negando in precedenza di averle ricevute, abbia trattenuto per lungo tempo dopo la loro acquisizione somme di pertinenza del fallimento. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 670 del 13 gennaio 2011 (Cass. pen. n. 670/2011)

Integra il reato di cui all’art. 230 legge fall. la condotta del curatore che non ottemperi, nei termini prescritti, all’ordine del giudice delegato di depositare nella cencelleria del tribunale fallimentare il registro previsto dall’art. 38 legge citata ed i libri Iva afferenti la procedura fallimentare. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37459 del 14 ottobre 2005 (Cass. pen. n. 37459/2005)

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