I. All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
I. All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
I. All’institore dell’imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
La responsabilità dell’institore per gli atti di bancarotta patrimoniale e documentale posti in essere durante la gestione affidatagli è subordinata alla sola condizione che l’imprenditore da cui egli abbia ricevuto la preposizione sia dichiarato fallito, non essendo invece necessario anche il fallimento personale dello stesso institore, atteso il disposto di cui all’art. 227 legge fall. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pronunciata nei confronti dell’institore nonostante la revoca del fallimento dichiarato a carico di quest’ultimo). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 29585 del 7 luglio 2014 (Cass. pen. n. 29585/2014)
L’art. 227 legge fallimentare, nel prevedere i reati fallimentari dall’institore, non fa distinzione alcuna tra institore preposto all’esercizio di tutta l’impresa commerciale, di cui al primo comma dell’art. 2203 c.c., e institore la cui preposizione sia limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa, di cui al secondo comma del medesimo articolo. Anche questa più circoscritta preposizione institoria può quindi, per il principio che dove la legge non distingue non può distinguere l’interprete, dar luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 227 legge fallimentare. (Nella specie, relativa a rispetto di ricorso, l’imputato aveva dedotto che l’institore potrebbe rispondere di reati fallimentari solo quando fosse titolare di un potere generale di disposizione e di amministrazione). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8705 del 4 agosto 1992 (Cass. pen. n. 8705/1992)
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