Art. 221 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Fallimento con procedimento sommario

Articolo 221 - legge fallimentare

I. Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

Articolo 221 - Legge fallimentare

I. Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

Massime

L’attenuante di cui all’art. 221 legge fallimentare spetta all’imputato di bancarotta solo se il fallimento si applica al procedimento sommario, disposto dal tribunale con la stessa sentenza che dichiara il fallimento o con decreto successivo. Ove, pertanto, il giudice penale accerti che effettivamente il passivo consente il procedimento sommario, deve sospendere il processo, attendendo che il tribunale fallimentare proceda alle necessarie verifiche e provveda in conseguenza, ma non può, indipendentemente dagli accertamenti del giudice civile, ritenere applicabile il procedimento sommario e concedere l’attenuante. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 972 del 21 settembre 1967 (Cass. Civ. n. 972/1967)

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