Art. 209 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Formazione dello stato passivo

Articolo 209 - legge fallimentare

I. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo. (1)
II. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore. (2)
III. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

Articolo 209 - Legge fallimentare

I. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo. (1)
II. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore. (2)
III. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

Note

(1) Comma sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall’articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
(2) Comma sostituito dall’art. 18 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
C. cost. 2 dicembre 1980, n. 155, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma, ove prevedeva che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l’impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell’elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché non dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell’avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. C. cost. con sent. 20 maggio 1987, n. 181, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma, applicato all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell’art. 1, quinto comma, L. 3 aprile 1979, n. 95, di conversione del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, ove non prevede che l’imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell’elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare. C. cost. 29 aprile 1993, n. 201, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma, ove prevede che il termine di 15 giorni per proporre l’impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del commissario liquidatore, dell’elenco dei crediti medesimi, anziché da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso commissario deve dare notizia dell’avvenuto deposito ai singoli interessati.

Massime

In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa, la natura amministrativa del procedimento attribuisce allo stato passivo formato dal commissario liquidatore, con il deposito in cancelleria, una funzione di pubblicità che segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi ex art. 209 l.fall.; pertanto, connettendosi la prospettazione del credito avanzata al commissario nella fase amministrativa ad un più ampio “statuto di tutela”, già proprio di una “domanda” materialmente orientata a permettere, mutandosi in “opposizione”, il controllo giudiziale, la procura apposta alla domanda medesima è idonea alla proposizione dell’opposizione allo stato passivo, atteso che l’elenco degli atti contenuto nell’art. 83 c.p.c. non è tassativo, con conseguente validità della procura ove risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e la controparte non sollevi con la prima difesa specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21216 del 13 settembre 2017 (Cass. civ. n. 21216/2017)

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il giudizio di opposizione allo stato passivo ha ad oggetto il diritto del creditore di partecipare al concorso, per cui i vizi del provvedimento di esclusione, o della sua comunicazione (nel caso di specie, l’erronea indicazione del termine di impugnazione), non rilevano di per se stessi e non possono assurgere a specifiche “causae petendi” dell’opposizione con la conseguenza che, rispetto ad essi, non è configurabile un’omessa pronunzia da parte del giudice. Cassazione civile, Sez. VI-I, ordinanza n. 25877 del 18 novembre 2013 (Cass. civ. n. 25877/2013)

Il termine per la proposizione dell’opposizione allo stato passivo, nella liquidazione coatta amministrativa è di trenta giorni, come nella procedura fallimentare, anche nel periodo intermedio di vigenza del d.l.vo n. 5 del 2006, anteriore all’entrata in vigore del d.l.vo n. 169 del 2007, dovendosi ritenere, in tale segmento temporale, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, implicitamente abrogato per incompatibilità con il nuovo regime improntato all’omogeneità dei termini per impugnare, il secondo comma dell’art. 209 legge fall., successivamente espressamente espunto dalla disciplina normativa delle procedure concorsuali. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17337 del 23 luglio 2010 (Cass. civ. n. 17337/2010)

In tema di liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi, qualora il giudice di appello abbia qualificato la domanda proposta dal creditore come opposizione allo stato passivo, riformando la sentenza di primo grado che l’aveva invece qualificata come insinuazione tardiva, è inammissibile, ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e dell’art. 88, secondo comma, del D.L.vo n. 385 del 1993, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine ridotto di trenta giorni dalla notifica della sentenza di appello, ancorché il ricorrente censuri la qualificazione della domanda risultante da tale sentenza, trovando applicazione il principio dell’ultrattività del rito e quello secondo cui l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata nel provvedimento impugnato.

In tema di opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 88 del D.L.vo n. 385 del 1993, nella parte in cui, prevedendo la riduzione alla metà del termine per proporre ricorso per cassazione e la decorrenza dello stesso dalla notifica della sentenza d’appello, detta una disciplina differenziata rispetto a quella dell’insinuazione tardiva, per la quale vale invece il termine ordinario di impugnazione. Si tratta infatti di situazioni non omogenee, in quanto nel primo caso il giudizio ha carattere “lato sensu” impugnatorio dell’accertamento compiuto in sede di formazione dello stato passivo, mentre nel secondo ancora non è intervenuta alcuna pronuncia sulla domanda, e, sul piano sostanziale, solo il creditore tardivo sopporta, se non privilegiato e salva la non imputabilità del ritardo, le conseguenze della non tempestività della domanda, concorrendo solo sui riparti futuri e non avendo alcun diritto ad accantonamenti, nè ad opporsi alla chiusura della procedura. Solo per l’opposizione trova quindi giustificazione la scelta del legislatore di prevedere termini di impugnazione dimidiati, al fine assicurare una rapida definizione della controversia, che può produrre conseguenze nei confronti degli altri creditori concorrenti. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18013 del 6 agosto 2009 (Cass. civ. n. 18013/2009)

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, è inammissibile la dichiarazione tardiva di credito avanzata all’udienza di trattazione di altra insinuazione tardiva in precedenza proposta, sottraendosi altrimenti al commissario liquidatore lo “spatium deliberandi”, intercorrente tra la notifica del ricorso e l’udienza stessa, per esaminare la domanda e stabilire se contestarla o meno; tale giudizio è infatti caratterizzato da una prima fase, avente natura amministrativa, che può culminare, se il commissario non si oppone ed il giudice lo ritiene, nell’ammissione al passivo del credito con semplice decreto di tale giudice, mentre se insorgono contestazioni il giudice designato assume le vesti di giudice istruttore ed il giudizio prosegue con le forme del rito ordinario, per cui lo stesso credito non può più essere ammesso con decreto, dovendo su di esso pronunciarsi con sentenza il collegio. Né la predetta inammissibilità è esclusa quando, come nella specie, il commissario abbia omesso di opporsi ad un rinvio dell’udienza per valutare se contestare o meno l’ammissione del credito, essendo anche un’ipotetica non contestazione irrilevante nel giudizio contenzioso, poiché in quest’ultimo ogni attività processuale è riservata al difensore tecnico, che non potrebbe peraltro interloquire riguardo ad un credito non ricompreso nel mandato alle liti ricevuto. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17295 del 23 luglio 2009 (Cass. civ. n. 17295/2009)

La liquidazione coatta amministrativa costituisce un procedimento avente natura amministrativa e, con il deposito in cancelleria, lo stato passivo formato dal commissario liquidatore non acquista carattere giurisdizionale, ma assolve ad una mera funzione di pubblicità e segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi previsti dall’art. 209 legge fall.; pertanto, all’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa non si applica, in difetto di qualsiasi richiamo esplicito od implicito, il termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., che ha sì valenza generale, ma nell’ambito delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, e non anche quando si tratti di far valere per la prima volta dinanzi ad un giudice diritti asseritamente lesi, o comunque non riconosciuti nell’ambito di un precedente procedimento amministrativo. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 25174 del 15 ottobre 2008 (Cass. civ. n. 25174/2008)

In tema di opposizione allo stato passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, per la proposizione dell’appello avverso le sentenze del tribunale si applica il termine abbreviato previsto dall’art. 99, comma 5, legge fall. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), atteso che l’art. 209 richiama tutte le norme dall’art. 98 all’art. 103 legge fall., e senza che possa distinguersi a seconda che la sentenza abbia statuito in ordine al merito della controversia o solo con riguardo al rito osservabile, in quanto un eventuale sdoppiamento del termine per l’impugnazione, oltre a non essere previsto dall’ordinamento processuale, contrasterebbe con le esigenze di certezza del processo e di razionalità della sua disciplina. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20475 del 25 luglio 2008 (Cass. civ. n. 20475/2008)

In tema di domanda di rivendica, proposta da una cassa di previdenza degli agenti verso la compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, per la restituzione delle somme dei conti individuali riferibili agli agenti e costituenti il patrimonio della cassa e già depositate presso la compagnia, trova applicazione il principio di carattere generale, ricavabile dalla disciplina speciale delle società fiduciarie e di investimento finanziario, per cui il diritto del depositante a rivendicare le cose fungibili depositate sussiste solo in quanto sia stato rispettato l’obbligo della cosiddetta doppia separazione patrimoniale (separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell’interesse dei clienti, nonché, all’interno di quest’ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente), ispirato allo scopo di garantire un’efficace tutela degli investitori, soprattutto nel caso di crisi dell’intermediario, attraverso la sottrazione dei beni alla liquidazione concorsuale e l’attribuzione all’investitore della possibilità di recuperare immediatamente e completamente quelli riconducibili al proprio patrimonio; ne deriva che questa tutela è garantita appieno soltanto nel caso in cui il regime di separazione sia stato effettivamente rispettato, con la conseguenza che, qualora ciò non sia accaduto, l’investitore è titolare esclusivamente, come effetto della ricorrenza della disciplina del deposito irregolare ex art. 1782 c.c., di un diritto di credito nei confronti del depositario, che concorre con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti di quest’ultimo. (Principio affermato dalla S.C. che, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha negato che l’appostazione in bilancio delle predette somme fosse di per sé indiziante della autonomia patrimoniale e di gestione separata dei fondi depositati, nemmeno essendo stato accertato un vincolo legale o contrattuale di destinazione delle stesse ed invece sussistendo un mero obbligo di garantire la pronta liquidità solo per le somme da retrocedersi in caso di trasferimento degli agenti ad altra cassa o di definitiva cessazione del rapporto di agenzia).  Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3380 del 12 febbraio 2008 (Cass. civ. n. 18313/2007)

Per il principio secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice che detto provvedimento ha pronunciato, a prescindere dall’esattezza o meno di tale qualificazione, e per il principio di ultrattività del rito (in forza del quale gli atti processuali compiuti con le modalità proprie del rito adottato dal giudice, conservano piena efficacia e ne conservano gli effetti nelle fasi successive), è soggetto al termine di decadenza di quindici giorni, ai sensi dell’art. 99 legge fall., l’appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata su domanda che in primo grado sia stata qualificata (nella specie, sia dall’attore, sia dal giudice) come opposizione a stato passivo di liquidazione coatta amministrativa e trattata secondo il relativo rito, senza che rilevino, in contrario, eventuali errori nell’applicazione di quest’ultimo, quali (come nella specie) la proposizione dell’opposizione prima del deposito dello stato passivo ovvero la pronuncia di una sentenza di condanna «in prededuzione» (e non di modifica dello stato passivo), non determinanti una irriconoscibilità del rito applicato e sempreché non soccorra l’espressa qualificazione data dal giudice. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18313 del 30 agosto 2007 (Cass. civ. n. 7878/2006)

La conversione di una procedura concorsuale in un’altra, pur implicando che la procedura debba proseguire secondo le regole di quella in cui si è mutata, non equivale ad una revoca della precedente in coerenza con l’esigenza di conservazione degli effetti degli atti già compiuti e con il generale principio di economia processuale. In riferimento alla conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa, prevista dall’art. 3 del decreto — legge n. 233 del 1986, (convertito in legge n. 430 del 1986), ciò comporta che, anche quando la vicenda sia dipesa da circostanze presenti fin dall’origine, e per le quali si sarebbe potuto dar subito corso alla liquidazione coatta in luogo della dichiarazione di fallimento, gli effetti degli atti legalmente compiuti nell’ambito della procedura fallimentare sono destinati a restar fermi pur dopo la conversione in liquidazione coatta. Tale principio, espressamente sancito dall’art. 3 cit., si applica anche al decreto con cui il giudice delegato abbia dichiarato esecutivo lo stato passivo, ai sensi dell’art. 97 della legge fall., nonché ai provvedimenti con i quali, ai sensi del successivo art. 103, il medesimo giudice abbia deciso sulle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di beni mobili posseduti dal fallito. La diversa natura del procedimento di verifica del passivo e le differenti funzioni degli organi delle due procedure non esclude infatti una sostanziale equivalenza di effetti tra questi provvedimenti e quelli previsti dall’art. 209 della legge fall., con la conseguenza che essi non sono più modificabili se non in quanto, a seguito di opposizione ex art. 98, di impugnazione ex art. 100 o di istanza di revocazione ex art. 102 della legge fall., ed all’esito di un giudizio contenzioso instaurato nelle forme previste da detti articoli, si sia pervenuti ad una sentenza definitiva in proposito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7878 del 5 aprile 2006 (Cass. civ. n. 1817/2005)

In tema di liquidazione coatta amministrativa, la formazione dello stato passivo da parte del commissario liquidatore ha natura di procedimento amministrativo e, pertanto, non avendo la domanda di inserimento nel relativo elenco natura di domanda giudiziale, nel giudizio di opposizione instaurato ex art. 209, secondo comma, legge fall., dal creditore escluso, il commissario liquidatore può contrastare la domanda anche per ragioni diverse e nuove rispetto a quelle addotte nella fase amministrativa per non accogliere la domanda. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1817 del 28 gennaio 2005 (Cass. civ. n. 18579/2004)

In tema di liquidazione coatta amministrativa, mentre la verificazione dei crediti da parte del commissario liquidatore ha natura di procedimento amministrativo, con il successivo deposito in cancelleria dello stato passivo, che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, sopravviene la connotazione giurisdizionale del medesimo, in base alla quale sono consentite le opposizioni e le impugnazioni di cui agli artt. 98 e 100 legge fall. (richiamati dall’art. 209 della legge stessa), e trova, pertanto, applicazione la disciplina in materia di termini processuali di cui agli artt. 326 e 327 c.p.c., in virtù del carattere di lex generalis del codice di rito rispetto al procedimento di opposizione allo stato passivo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18579 del 15 settembre 2004 (Cass. civ. n. 4938/2004)

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, qualora il creditore (nella specie lavoratore subordinato) abbia proposto domanda di ammissione al commissario liquidatore e la stessa sia stata respinta, con conseguente non ammissione allo stato passivo, il creditore non ha altro rimedio che l’opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., con conseguente verificarsi della preclusione endofallimentare nell’ipotesi in cui sia avanzata domanda di accertamento dello stesso credito dinanzi al giudice del lavoro. (Nella specie la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza del merito che aveva accolto la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad un inquadramento superiore). Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4938 del 10 marzo 2004 (Cass. civ. n. 4938/2004)

L’ammissione di crediti con riserva, pur configurabile in via di principio anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, è consentita solo entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento; di tal che, stante la tassatività delle riserve apponibili allo stato passivo, le eventuali riserve atipiche (o comunque anomale) sono da ritenersi come non apposte, e per la loro eliminazione non è necessario proporre opposizione ai sensi dell’art. 98 l. fall., con conseguente inoperatività dei rigorosi termini di decadenza da cui quella procedura è caratterizzata. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17526 del 19 novembre 2003 (Cass. civ. n. 17526/2003)

Nella liquidazione coatta amministrativa la verificazione dei crediti consiste in un procedimento amministrativo, mentre il deposito dello stato passivo costituisce il presupposto per le contestazioni da parte dei creditori innanzi al giudice ordinario. Consegue che in ordine alla richiesta di annullamento di un atto di tale procedimento posto in essere dal commissario liquidatore sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale spetta anche stabilire se l’interesse dedotto in controversia sia o meno qualificabile come interesse legittimo ovvero come interesse di mero fatto (nella specie la società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo l’atto di formazione dello stato passivo con il quale il commissario liquidatore aveva negato al presidente della società di essere sentito sulle singole situazioni creditorie concorsuali). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 11216 del 13 novembre 1997 (Cass. civ. n. 11216/1997)

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