Nella liquidazione coatta amministrativa, la cui prima fase ha natura amministrativa e non giurisdizionale, le operazione di verifica dei crediti sono affidate al commissario liquidatore, organo estraneo alla giurisdizione, e prescindono dalla domanda di parte e dal suo contenuto, sicché deve ritenersi consentito al creditore, con l’opposizione allo stato passivo, di modificare o integrare l’istanza eventualmente presentata al commissario suddetto ai sensi dell’art. 208 l. fall.. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3380 del 15 febbraio 2016 (Cass. civ. n. 2917/2016)
Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’inosservanza dei termini previsti dagli artt. 207 e 208 della legge fall. non comporta l’improponibilità delle domande di ammissione al passivo e di rivendicazione, restituzione e separazione di beni mobili, verificandosi la relativa preclusione esclusivamente a seguito del deposito in cancelleria dell’elenco dei creditori, il quale determina il passaggio dalla fase preliminare di accertamento del passivo, che si svolge davanti al commissario liquidatore ed ha natura amministrativa, alla seconda fase eventuale, avente carattere giurisdizionale, nel cui ambito trovano collocazione le opposizioni e le impugnazioni, nonché le insinuazioni tardive. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3380 del 12 febbraio 2008 (Cass. civ. n. 3380/2008)