In tema di liquidazione coatta amministrativa, il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore, emesso nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, ha carattere amministrativo ed a fronte di esso la posizione del commissario liquidatore non ha natura di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo; ne consegue che, nonostante il richiamo portato dall’art. 199 della legge fall. all’art. 37 della stessa legge (che, nella formulazione introdotta dal d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, ammette il reclamo alla Corte d’appello avverso il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore), la controversia relativa al menzionato provvedimento ministeriale è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22378 del 27 ottobre 2011 (Cass. civ. n. 22378/2011)
Il comportamento del commissario dell’amministrazione straordinaria diretto a riconoscere la causa di prelazione di un credito vantato come ipotecario, benché inefficace, costituisce violazione di un dovere essenziale d’ufficio, idoneo a comportare la lesione al principio fondante del concorso paritario dei creditori; esso legittima, perciò, il nuovo commissario a far valere come interesse proprio della procedura quello dei creditori ipotecari di grado posteriore e chirografari danneggiati dall’indebita preferenza e ad esercitare l’azione di responsabilità dell’art. 199 l. fall. contro il commissario revocato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1507 del 11 febbraio 2000 (Cass. civ. n. 1507/2000)