Art. 193 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

ARTICOLO ABROGATO - Fine dell'amministrazione controllata

Articolo 193 - legge fallimentare

(1) [Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell’art. 17.
Se al termine dell’amministrazione controllata risulta che l’impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell’articolo precedente.]

Articolo 193 - Legge fallimentare

(1) [Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell’art. 17.
Se al termine dell’amministrazione controllata risulta che l’impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell’articolo precedente.]

Note

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all’intero titolo quarto, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

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