Art. 191 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

ARTICOLO ABROGATO - Poteri di gestione del commissario giudiziale

Articolo 191 - legge fallimentare

(1) [Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d’ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.
Il decreto è pubblicato a norma dell’art. 166.
In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell’art. 116.]

Articolo 191 - Legge fallimentare

(1) [Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d’ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.
Il decreto è pubblicato a norma dell’art. 166.
In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell’art. 116.]

Note

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all’intero titolo quarto, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

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