(1) [Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d’ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.
Il decreto è pubblicato a norma dell’art. 166.
In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell’art. 116.]