Art. 189 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

ARTICOLO ABROGATO - Adunanza dei creditori

Articolo 189 - legge fallimentare

(1) [Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.
Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.
La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.
Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.]

Articolo 189 - Legge fallimentare

(1) [Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.
Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.
La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.
Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.]

Note

(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all’intero titolo quarto, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.

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