Art. 183 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Reclamo

Articolo 183 - legge fallimentare

(1) I. Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
II. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.

Articolo 183 - Legge fallimentare

(1) I. Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
II. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’articolo 180, settimo comma.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.

C. Cost. 12 novembre 1974, n. 255, aveva dich. la illeg. cost. del comma I, ove, per le parti costituite, faceva decorrere il termine per proporre appello contro la sent. che omologa o respinge il concordato preventivo dall’affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa. Con la medesima sent. ha dich., altresì, l’illeg. cost. del comma, ove faceva decorrere dall’affissione i termini per ricorrere in cassazione contro la sent. di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo.

Massime

In tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dall’art. 18, comma 14, l.fall. ed è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria, permanendo, anche rispetto all’impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull’omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché il rinvio al procedimento di reclamo di cui all’art. 183, comma 2, l.fall. deve intendersi riferito all’intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dall’art. 18 l.fall. e non solo alla porzione del reclamo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 30201 del 20 novembre 2019 (Cass. civ. n. 30201/2019)

Nel procedimento di reclamo avverso il decreto del Tribunale di omologazione del concordato preventivo, di cui all’art. 183 l.fall., qualora il ricorrente non depositi le notificazioni del ricorso e del decreto di fissazione ai reclamati, da effettuarsi nel termine di trenta giorni ex art. 18 l.fall. – applicabile in assenza di contrarie disposizioni -, la Corte d’appello, rilevata la mancata comparizione delle parti in udienza e impossibilitata a controllare l’avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio, deve definire in rito il procedimento, che ha natura camerale, non potendo accordarsi un nuovo termine per la notificazione, da momento che non è consentito rinnovare un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente. (Nella specie, la Corte d’appello aveva erroneamente disposto rinvio ex art. 348, comma 2, c.p.c. affermando che, in difetto di espressa previsione di improcedibilità, occorreva fare riferimento alle norme generali sull’appello). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24797 del 3 ottobre 2019 (Cass. civ. n. 24797/2019)

Il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27073 del 28 dicembre 2016 (Cass. civ. n. 27073/2016)

Impugnati separatamente, dalla medesima società, il decreto di rigetto del reclamo, ex art. 183 legge fall., avverso il diniego di omologazione di un concordato preventivo da essa proposto e la sentenza di rigetto del reclamo, ex art. 18 legge fall., contro il provvedimento che, successivamente, concludendo un autonomo procedimento prefallimentare, ne abbia dichiarato il fallimento, l’indispensabile interesse al ricorso in tema di concordato presuppone l’esito positivo di quello contro la dichiarazione di fallimento, altrimenti risultando del tutto inutile l’eventuale accoglimento del primo ricorso, che non potrebbe produrre effetti su di una non più contestabile sentenza di fallimento. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013 (Cass. civ. n. 1521/2013)

Il reclamo alla corte d’appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull’omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell’art. 183 legge fall., va proposto entro il termine di trenta giorni, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche la eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall’art. 18 legge fall. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4304 del 19 marzo 2012

In tema di concordato preventivo, al decreto emesso, ai sensi dell’art. 183, comma 1, legge fall., dalla corte d’appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. e, quindi, è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso; infatti, non può applicarsi per analogia la disciplina prevista per il concordato fallimentare dall’art. 131 legge fall., e riformata con il d.l.vo n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e stante la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa fallita da un lato e “in bonis” dall’altro). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22932 del 4 novembre 2011 (Cass. civ. n. 22932/2011)

La sentenza con cui il tribunale dichiara il fallimento del debitore, dopo l’instaurazione del giudizio di omologazione del concordato preventivo, non è suscettibile di opposizione ex art. 18 legge fall. (possibile unicamente prima di tale fase), ma unicamente dell’appello preveduto dall’art. 183 legge fall. (nel testo vigente prima del d.l.vo n. 5 del 2006), anche se, come nella specie, essa sia fondata sul sopravvenuto diniego del voto favorevole da parte della maggioranza dei creditori, nuovamente chiamati a votare in una seconda adunanza; la predetta dichiarazione di fallimento, infatti, non può che ritenersi emessa all’esito e per effetto del mancato accoglimento della domanda di omologazione del concordato, a nulla rilevando la natura del predetto vizio, attenendo esso ad un controllo generale che comunque compete al tribunale, ai sensi dell’art. 181 legge fall., ed il cui riscontro non può che risolversi nella mancata omologazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26212 del 28 dicembre 2010 (Cass. civ. n. 26212/2010)

Il garante del concordato preventivo non è parte necessaria del relativo giudizio di omologazione e non può, quindi, proporre appello avverso la sentenza che respinge o omologa la proposta concordataria. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10635 del 9 maggio 2007 (Cass. civ. n. 10635/2007)

In base all’art. 183, primo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza che omologa o respinge il concordato spetta solo ai creditori opponenti e al debitore, ma non al commissario giudiziale, che non è portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2886 del 9 febbraio 2007 (Cass. civ. n. 2886/2007)

A seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione del terzo comma dell’art. 183 L. fall. (nella parte in cui disponeva che il termine per impugnare la sentenza che pronunzia sulla proposta di concordato preventivo, ai fini dell’omologazione, decorresse dall’affissione, invece che dalla comunicazione eseguita a norma degli artt. 133 e 136 c.p.c.) ha comportato il venir meno della decorrenza del termine per l’appello in coincidenza con l’affissione, anziché con la comunicazione, in considerazione che solo quest’ultimo atto garantisce il diritto di difesa, perché pone l’interessato nella situazione di avere conosciuto l’esito giudiziale della sua domanda. Va, pertanto, escluso che la menzionata disposizione possa essere interpretata nel senso che sia indispensabile, perché decorra il termine per l’impugnazione, la comunicazione congiunta con l’affissione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2560 del 22 febbraio 2002 (Cass. civ. n. 2560/2002)

La pronuncia con la quale il Tribunale, avendo il giudice delegato constatato il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste ai fini dell’omologazione del concordato preventivo di una società, ed avendogliene riferito ai sensi dell’art. 179 L. fall., dichiari d’ufficio, ed ex art. 162 — dopo di aver constatato tale mancato raggiungimento — il fallimento della società, costituisce solo l’epilogo negativo della prima fase della procedura di omologazione, e non può in alcun modo parificarsi alla sentenza la quale, ex art. 181 della stessa legge fallimentare, neghi — a conclusione del giudizio promosso d’ufficio dal giudice delegato (il quale abbia invece ritenuto raggiunte le maggioranze richieste) — l’omologazione. Da ciò consegue — fra l’altro — che, avverso una tale pronuncia, si renda possibile non l’appello ex art. 183 L. fall. (appello costituente — in realtà — mezzo di gravame appropriato al solo tipo di pronuncia ex art. 181, sopravveniente — in quanto tale — a conclusione di un giudizio a piena cognizione), ma la sola opposizione ex art. 18 L. fall., la quale si rende introduttiva di un giudizio di primo grado a cognizione piena che ben si addice ad un tal tipo di dichiarazione di fallimento (quella ex artt. 179 e 162 L. fall.), facente seguito ad un contraddittorio dalla natura del tutto sommaria. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10424 del 23 ottobre 1997 (Cass. civ. n. 10424/1997)

Con riguardo al ricorso per cassazione, contro la sentenza d’appello che abbia omologato o respinto il concordato preventivo, l’allegazione di una copia di tale sentenza priva di annotazione circa la data della sua comunicazione (dies a quo per il computo del termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 183 della legge fallimentare, nel testo risultante a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 255 del 1974) non implica improcedibilità del ricorso stesso, ove l’indicata data sia evincibile dal fascicolo d’ufficio, acquisito su conforme richiesta del ricorrente. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9026 del 26 agosto 1993 (Cass. civ. n. 9026/1993)

Nel giudizio che si instaura a seguito dell’opposizione di un creditore contro l’omologazione del concordato preventivo, il debitore ammesso al concordato, il quale insista per detta omologazione, rimane soccombente, e quindi legittimamente viene condannato alle spese processuali, a fronte del diniego dell’omologazione stessa, ancorché questo, in adesione ad una sua deduzione subordinata, venga reso per ragioni formali (nella specie, invalidità della votazione dei creditori, con ordine di rinnovazione della medesima). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4541 del 17 aprile 1993 (Cass. civ. n. 4541/1993)

Ai fini dell’omologazione del concordato preventivo è necessario che sussistano tutte le condizioni, di ordine soggettivo ed oggettivo, previste dai numeri da 1 a 4 dell’art. 181 legge fall., mentre per il rigetto dell’istanza è sufficiente il giudizio negativo su una soltanto di esse. Pertanto, qualora il tribunale abbia accolto l’opposizione all’omologazione per il difetto della condizione relativa al raggiungimento delle prescritte maggioranze (n. 2 art. cit.), il giudice di appello, davanti al quale sia contestata l’esistenza anche di altre condizioni (nella specie, quelle di cui ai nn. 1 e 3, riguardanti la convenienza economica del concordato e la sicurezza dell’adempimento), non può limitarsi a ritenere erroneo il giudizio sul raggiungimento delle maggioranze, ma è tenuto, per il principio di economia processuale, ad esaminare la ricorrenza delle ulteriori condizioni, poiché la mancanza di una sola di esse basterebbe ad escludere l’omologazione, rendendo così ininfluente il giudizio sulla sussistenza o meno delle maggioranze. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12934 del 4 dicembre 1992 (Cass. civ. n. 12934/1992)

Nel giudizio d’omologazione del concordato preventivo la qualità di parti spetta ai creditori opponenti, non anche ai creditori non opponenti, i quali si pongono nella veste di terzi. Questi ultimi, peraltro, non sono portatori di diritti autonomi suscettibili di lesione per effetto dell’esito del giudizio stesso, di modo che un loro intervento adesivo, consentito in primo grado, non può essere ammesso in fase di gravame, in quanto non riconducibile nelle previsioni dell’art. 344 c.p.c. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7790 del 12 luglio 1991 (Cass. civ. n. 7790/1991)

Nella procedura di concordato preventivo, se al commissario giudiziale è riconosciuta legittimazione nei giudizi di cognizione, la medesima è negata al curatore, essendo la vicenda processuale fallimentare un mero riflesso di quella concordataria, come si desume dallo stesso art. 183 legge fallimentare, nella parte in cui dispone che l’appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato deve essere notificata al commissario liquidatore giudiziale, al debitore ed alle parti costituite in giudizio, con esclusione, quindi, del curatore, del quale pure può ipotizzarsi l’esistenza con riferimento al caso di reiezione del concordato. Pertanto, nell’ipotesi in cui, respinta dal tribunale la proposta di omologazione del concordato e dichiarato il fallimento, la sentenza venga appellata ai sensi dell’art. 183 legge fallimentare e riformata dalla corte d’appello che omologa, invece, il concordato, il curatore di detto fallimento è privo di legittimazione ad impugnare per cassazione la sentenza di appello. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3431 del 29 marzo 1991 (Cass. civ. n. 3431/1991)

Anche al fine della ritualità e tempestività dell’opposizione del creditore dissenziente avverso l’omologazione del concordato preventivo, qualora il giudice istruttore, avvalendosi del disposto dell’art. 291 primo comma c.p.c., disponga la rinnovazione della notificazione affetta da nullità, la nuova notificazione, se eseguita nel termine all’uopo fissato, vale ad impedire ogni decadenza, e si risolve quindi in una sostanziale sanatoria ex tunc della prima. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6065 del 4 dicembre 1985 (Cass. civ. n. 6065/1985)

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