Art. 182 decies – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

Art. 182 decies - legge fallimentare

Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’articolo 1239 del codice civile.
Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Art. 182 decies - Legge fallimentare

Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’articolo 1239 del codice civile.
Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 20, comma 1, lett. f), D.L. 24.08.2021, n. 118 con decorrenza dal 25.08.2021, convertito in legge dalla L. 21.10.2021, n. 147 con decorrenza dal 24.10.2021 ed applicazione ai ricorsi di cui all’articolo 161 del presente decreto, e ai procedimenti per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data del 25.08.2021, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data del 25.08.2021.

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