Art. 180 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Giudizio di omologazione

Articolo 180 - legge fallimentare

(1) I. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (2) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. (3)
V. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
VI. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

Articolo 180 - Legge fallimentare

(1) I. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
II. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
III. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
IV. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano (2) la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. (3)
V. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.
VI. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.
VII. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(2) La L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola «contesta» con le parole «ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano». La modifica di applica dal giorno 11 settembre 2012.

(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 33, comma 1, lett d quater), D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dalla Legge di conversione L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012, poi dall’art. 3, comma 1 bis, lett. a), D.L. 07.10.2020, n. 125, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 27.11.2020, n. 159 con decorrenza dal 04.12.2020, e poi dall’art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 24.08.2021, n. 118 con decorrenza dal 25.08.2021, convertito in legge dalla L. 21.10.2021, n. 147 con decorrenza dal 24.10.2021.

Massime

In tema di legittimazione all’opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione “qualunque interessato”, di cui all’art. 180, comma 2, l.fall., comprende anche i creditori che non raggiungono la soglia minima prevista dall’art. 180, comma 4, l. fall. Se uno dei creditori solleva formale opposizione all’omologa, pertanto, il Tribunale è tenuto a pronunciarsi nelle forme previste dal quarto e dal quinto comma dell’art. 180 legge fall., indipendentemente dal contenuto della contestazione, verificando dapprima l’ammissibilità dell’opposizione e poi la sua fondatezza. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva omesso di decidere sulla contestazione circa la convenienza del concordato, proposta da un creditore che non raggiungeva la soglia del venti per cento dei crediti ammessi al voto). Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16065 del 18 giugno 2018 (Cass. civ. n. 16065/2018)

In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti; diversamente, in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all’art 90 d.p.r. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da Equitalia e cassato il decreto di omologazione del concordato preventivo emesso senza che fossero state accantonate le somme relative al credito tributario oggetto di contenzioso tra le parti). Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15414 del 13 giugno 2018 (Cass. civ. n. 15414/2018)

In tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione «qualunque interessato», prevista dall’art. 180, comma 2, l.fall., non è riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece idonea a comprendere anche i creditori che, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, abbiano espresso il proprio dissenso. Questi ultimi, pertanto, sono legittimati ad opporsi all’omologazione al fine di provocare il controllo da parte del tribunale sulla regolarità della procedura e la permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità, ma non anche sulla convenienza, singolare o collettiva, della proposta, la cui contestazione, infatti, richiede la tempestiva espressione di un voto di dissenso in una classe a sua volta dissenziente. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2227 del 30 gennaio 2017 (Cass. civ. n. 2227/2017)

La rinuncia da parte del debitore agli effetti favorevoli della decisione resa in sede di appello, con la quale è stato omologato il concordato preventivo da lui proposto, previa revoca del fallimento dichiarato in primo grado, non esclude la necessità che la S.C. si pronunci sui motivi di ricorso, non potendo rivivere la sentenza di primo grado, la cui efficacia è stata definitivamente assorbita dalla sentenza d’appello, e non essendovi spazio per una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Invero, la menzionata rinuncia si tradurrebbe, sostanzialmente, in una revoca della proposta di concordato, non più ammissibile una volta che gli effetti vincolanti del concordato preventivo, anche nei confronti dei creditori rimasti assenti o dissenzienti, siano stati tradotti in un provvedimento di omologazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8575 del 28 aprile 2015 (Cass. civ. n. 8575/2015)

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da una società di persone e non anche dai singoli soci, questi ultimi non assumono la posizione di litisconsorti necessari, né risultando legittimati ad impugnare la sentenza che rigetta la proposta di concordato, in quanto, pur essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, essi non sono legittimati a chiedere l’ammissione alla procedura, non rivestendo la qualità di imprenditori commerciali; la loro partecipazione al giudizio si configura pertanto come intervento volontario, a nulla rilevando la circostanza che essi abbiano sottoscritto l’istanza di ammissione alla procedura in qualità di amministratori e rappresentanti della società, né che il rigetto della proposta li esponga alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 147 della legge fall., essendo la loro qualità di litisconsorti necessari limitata alla sola partecipazione al giudizio di fallimento, in tutti i suoi gradi. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3535 del 17 febbraio 2006 (Cass. civ. n. 3535/2006)

In sede di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al procedimento, conserva la posizione giuridica di ausiliare del giudice, e non è portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale. Detto commissario, pertanto, non è abilitato all’esercizio di azioni, né, in particolare, è legittimato ad impugnare la sentenza che, nell’ambito del giudizio di omologazione, cui si sia opposto un creditore (art. 180, secondo comma, legge fall.), pronunci sulle operazioni di voto relative all’approvazione del concordato.

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, deve ritenersi consentito, in forza del richiamo fatto dall’art. 180 della l. fall. agli artt. 183 e segg. c.p.c. (incluso quindi l’art. 267 c.p.c.), l’intervento adesivo del terzo, il quale abbia interesse a sostenere l’opposizione proposta da un creditore (nella specie, intervento dell’amministrazione finanziaria ad adiuvandum rispetto all’opposizione dell’esattore delle imposte). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7152 del 10 giugno 1992 (Cass. civ. n. 7152/1992)

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, deve ritenersi consentito, in forza del richiamo fatto dall’art. 180 della l. fall. agli artt. 183 e segg. c.p.c. (incluso quindi l’art. 267 c.p.c.), l’intervento adesivo del terzo, il quale abbia interesse a sostenere l’opposizione proposta da un creditore (nella specie, intervento dell’amministrazione finanziaria ad adiuvandum rispetto all’opposizione dell’esattore delle imposte). Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9201 del 6 settembre 1990 (Cass. civ. n. 9201/1990)

Il termine di cui all’ultimo comma dell’art. 180 della legge fallimentare per la fissazione dell’udienza innanzi al collegio per l’omologazione del concordato preventivo non ha natura perentoria e nessuna nullità è comminata dalla legge per la sua inosservanza. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6380 del 10 dicembre 1979 (Cass. civ. n. 6380/1979)

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