In tema di azione revocatoria fallimentare, ai fini del computo a ritroso del cd. periodo sospetto il “dies a quo” decorre sempre dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e non già dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 17, comma 2, l.fall., non essendovi in questo caso da tutelare un eventuale stato soggettivo di ignoranza dell’intervenuto fallimento da parte del creditore, ma rilevando soltanto la sua conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10104 del 10 aprile 2019 (Cass. Civ. 10104/2019)
L’art. 17, primo comma, legge fall., nel testo applicabile “ratione temporis”, nel disporre che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ., al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto in sede prefallimentare, comporta che la cancelleria non deve attendere l’accettazione della carica da parte del curatore e l’acquisizione, da parte sua, dell’eventuale variazione della residenza o del domicilio che il fallito è tenuto a comunicare, ai sensi dell’art. 49 legge fall., dopo la notificazione della sentenza di fallimento. Ne consegue che è valida la notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dalla cancelleria al liquidatore della fallita ex art. 143 cod. proc. civ., senza tenere conto della dichiarazione di domicilio resa successivamente da quest’ultimo in sede di interrogatorio al curatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che ha ritenuto ammissibile l’appello proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento sull’erroneo presupposto della nullità della notifica della sentenza medesima a cura della cancelleria). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12951 del 9 giugno 2014 (Cass. Civ. 12951/2014)
La comunicazione dell’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell’art. 17 legge fall., la quale ha assunto, per evoluzione giurisprudenziale, anche la funzione processuale di “dies a quo” del termine breve di opposizione per il fallito, è nulla se fatta al debitore personalmente, e non al suo procuratore costituito nel pregresso giudizio camerale (come invece necessario in base all’art. 170, comma primo, cod. proc. civ., che, per quanto dettato per il processo ordinario, è espressione di un principio più generale, secondo cui destinatario delle comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento è il soggetto -e dunque il procuratore, se è stato nominato- cui spetta la conduzione dello stesso) e, dunque, è inidonea a far decorrere, per il fallito, il predetto termine breve. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19429 del 6 ottobre 2005 (Cass. Civ. 19429/2005)
La sentenza che dichiara il fallimento, in virtù dell’art. 17, legge fall., deve essere comunicata al debitore, per estratto, a norma dell’art. 136, c.p.c., e, qualora il cancelliere proceda alla comunicazione mediante notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario, se questi la effettui ai sensi dell’art. 140, c.p.c., la notificazione si perfeziona con il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè, con il deposito dell’atto nella casa comunale, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta d’abitazione, del destinatario dell’atto, nonché con la spedizione allo stesso della raccomandata con avviso di ricevimento, non occorrendo invece la prova della consegna della raccomandata al destinatario, né l’allegazione all’originale dell’atto dell’avviso di ricevimento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3389 del 20 febbraio 2004 (Cass. Civ. 3389/2004)