Art. 166 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Pubblicità del decreto

Articolo 166 - legge fallimentare

(1) I. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17. (2) Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.

Articolo 166 - Legge fallimentare

(1) I. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17. (2) Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 142 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Periodo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.

Massime

La pubblicità del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non ha efficacia costitutiva e non condiziona gli effetti preliminari della procedura che, per il testuale tenore dell’art. 168 L. fall., si ricollegano alla proposta del debitore e quindi retroagiscono alla data di presentazione del ricorso. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che di tale presentazione i creditori non abbiano avuto conoscenza, poiché la disciplina normativa non prevede tale conoscenza come presupposto per rendere operativo il divieto per i creditori (aventi titolo o causa anteriore al decreto) di iniziare o proseguire azioni esecutive. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3588 del 16 aprile 1996. (Cass. civ. n. 3588/1996)

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