La concessione del termine di cui all’art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., alla scadenza del termine opti per il deposito non già della proposta di concordato preventivo, bensì della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis, comma 1, l.fall., in quanto detta ultima procedura riveste carattere concorsuale e si pone, nell’impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9087 del 12 aprile 2018 (Cass. civ. n. 9087/2018)
In tema di concordato preventivo, il tribunale può emettere, nell’ambito del procedimento ex art. 162 l. fall., provvedimenti di rigetto o di improcedibilità della proposta formulata dal debitore anche al di fuori delle ipotesi di violazione dei requisiti formali di cui agli art. 160, commi 1 e 2, e 161, l. fall., ogniqualvolta venga a conoscenza di atti che costituiscono violazione di regole di natura sostanziale (nella specie, pagamenti ritenuti lesivi della “par condicio creditorum”); in tal caso, il decreto di rigetto o di improcedibilità, in assenza della contestuale dichiarazione di fallimento, non ha carattere decisorio e non è pertanto suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ax art. 111, comma 7, Cost. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5479 del 7 marzo 2018 (Cass. civ. n. 5479/2018)
Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d’inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso tale sentenza riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato la declaratoria fallimentare, censurando, altresì, la sua mancata ammissione al concordato, il giudice adìto ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., che dichiari la nullità della dichiarazione di fallimento, è tenuto a riesaminare le questioni concernenti l’ammissibilità della procedura concorsuale minore, avuto riguardo alla preferenza manifestata dall’ordinamento per le soluzioni concordate della crisi d’impresa e al coincidente interesse del reclamante a perseguirle. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1893 del 25 gennaio 2018 (Cass. civ. n. 1893/2018)
Alla richiesta di fallimento formulata dal P.M. ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall., quale conseguenza dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, non si applica il disposto dell’art. 7 l.fall., alla cui “ratio”, peraltro, anche la specifica disciplina della richiesta in questione si conforma. Invero, il P.M., informato della proposta di concordato preventivo (art. 161, comma 5, l.fall.), partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, mediante la presenza in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda, rassegnando le proprie conclusioni orali, che comprendono, oltre alla valutazione negativa sulla proposta concordataria, anche l’eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell’imprenditore, di cui è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla procedura, senza che vi sia la necessità che tali conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore in vista di un’udienza ex art. 15 l.fall., affatto necessaria. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9574 del 13 aprile 2017 (Cass. civ. n. 9574/2017)
L’audizione del debitore, prevista dall’art. 162, secondo comma, della legge fall. – nella formulazione introdotta con il d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169 – non è necessaria quando l’istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell’ambito di un procedimento prefallimentare in cui il debitore sia già stato sentito in relazione alla sua proposta con possibilità di svolgere le proprie difese, in quanto il suddetto obbligo è funzionale a consentire al medesimo, in ispecie ove la proposta di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza previe pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese. Ne consegue che, al fine del rispetto del suddetto obbligo, non è necessaria neppure la preventiva contestazione delle eventuali ragioni di inammissibilità del concordato, restando nella discrezionalità del tribunale indicare le eventuali insufficienze del piano o della documentazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13083 del 27 maggio 2013 (Cass. civ. n. 13083/2013)
In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta: quest’ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013 (Cass. civ. n. 1521/2013)
In tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore (per difetto delle condizioni di cui all’art. 160 legge fall.), e la conseguente sentenza dichiarativa di fallimento, devono essere oggetto di impugnazione unitaria, essendo inscindibilmente connessi ai sensi dell’art. 18 legge fall., come statuito dall’art. 162, comma 3, legge fall.; in tal caso, peraltro, è sufficiente che il reclamante formuli le censure anche solo nei confronti del decreto di inammissibilità, poiché gli eventuali vizi di tale provvedimento si traducono automaticamente in vizi della sentenza dichiarativa di fallimento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3586 del 14 febbraio 2011 (Cass. civ. n. 3586/2011)
Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l’esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l’audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura. (Nella specie la Corte ha ritenuto pienamente garantito il diritto di difesa alla società dichiarata fallita che, dopo essere stata convocata e sentita in camera di consiglio in ordine all’istanza di concordato, era stata autorizzata al deposito di memoria difensiva per illustrare le ragioni della validità della sua proposta). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11113 del 7 maggio 2010 (Cass. civ. n. 11113/2010)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto con cui sia stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel caso in cui non possa attribuirsi alla pronuncia del giudice fallimentare un contenuto intrinsecamente decisorio, per essere la stessa inscindibilmente connessa ad una successiva e consequenziale pronuncia di fallimento. (Nell’enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che nella specie, essendo stato dichiarato il fallimento in accoglimento di un’istanza precedentemente proposta dai creditori, non assumeva alcun rilievo il venir meno del nesso di consequenzialità tra le due pronunce, derivante dalle modificazioni introdotte dall’art. 6 del d.l.vo n. 5 del 2006, che, abrogando implicitamente l’art. 162, secondo comma, della legge fall., poi espressamente modificato dal d.l.vo n. 169 del 2007, hanno escluso la possibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8186 del 2 aprile 2010 (Cass. civ. n. 8186/2010)
La finalità di prevenzione del fallimento, che accomuna l’amministrazione controllata ed il concordato preventivo, pur consentendo di proporre in successione le relative istanze, non ne esclude la disomogeneità, quanto ad obiettivi e funzione, lasciando quindi impregiudicata l’autonomia sostanziale ed il regime formale delle due procedure. Ne consegue che, qualora l’istanza di ammissione al concordato preventivo sia proposta in sede di convocazione del debitore in camera di consiglio a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’amministrazione controllata – e quindi al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 192, ultimo comma, legge fall., in cui le due procedure si innestano nello stesso procedimento, quali distinte fasi del suo svolgimento – il tribunale, in assenza di produzione documentale a corredo della stessa, non è tenuto ad acquisire d’ufficio elementi di convincimento attingendo a quella allegata alla domanda di ammissione all’amministrazione controllata, né, in presenza della mera enunciazione dell’intento di accedere al concordato, è tenuto a concedere un termine per la formalizzazione della relativa proposta. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2167 del 29 gennaio 2010 (Cass. civ. n. 2167/2010)
In tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento, che sia contestualmente emessa in relazione ad apposita istanza già sussistente, in quanto, ai sensi dell’art. 162 legge fall., l’esigenza di due distinti provvedimenti, per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di fallimento, ricorre solo per i casi in cui quest’ultimo non possa ancora essere dichiarato, in difetto dell’iniziativa di parte ora divenuta necessaria. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12986 del 5 giugno 2009 (Cass. civ. n. 12986/2009)
In tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore è ricorribile per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., essendo non reclamabile ai sensi dell’art. 162 legge fall., tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibilità (come nella specie per difetto di giurisdizione in favore di giudice straniero, al pari dell’inammissibilità per l’esclusione della qualità di imprenditore commerciale o assenza dello stato d’insolvenza) ha intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento; fermo restando l’inammissibilità del suddetto ricorso quando il decreto è inscindibilmente connesso (per difetto delle condizioni di cui all’art. 160 della stessa legge) alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (anche non contestuale), dovendo in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l’impugnazione della sentenza. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 9743 del 14 aprile 2008 (Cass. civ. n. 9743/2008)
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il giudizio concernente la sufficienza del patrimonio offerto dal debitore ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dalla legge — ai sensi dell’art. 160, secondo comma, n. 2, legge fall. vigente anteriormente al D.L. n. 35 del 2005 — esige un accertamento particolarmente rigoroso, non potendo muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie e più o meno ottimistiche, ma dovendo poggiare su elementi seri e concreti, cioè capaci di far sorgere la fondata opinione, intesa come quasi certezza, che, in base all’id quod plerumque accidit, la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al predetto soddisfacimento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16215 del 23 luglio 2007 (Cass. civ. n. 16215/2007)
L’art. 162 legge fall. stabilisce un rapporto logico-giuridico di consequenzialità necessaria tra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento del debitore; qualora la data di deliberazione e deposito dei due provvedimenti sia la medesima, l’esistenza del rapporto di consequenzialità necessaria voluto dalla legge deve ritenersi soddisfatta e provata quando dai loro contenuti risulti inequivocabilmente che il decreto di inammissibilità è stato deliberato prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14503 del 21 giugno 2007 (Cass. civ. n. 14503/2007)
Il tribunale che abbia già sentito il debitore, ai sensi dell’art. 162 legge fall., sulla sua proposta di concordato preventivo non è tenuto a sentirlo nuovamente su un’eventuale proposta modificativa di quella originaria (nei limiti in cui tali modifiche sono ammissibili); né, allorché già penda una procedura di concordato preventivo, è configurabile una ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria — che dia, cioè, luogo a una nuova e separata procedura, che ricominci dal suo inizio con l’audizione del debitore — perché con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito (omologazione o dichiarazione del fallimento, alternativamente). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2594 del 7 febbraio 2006 (Cass. civ. n. 2594/2006)
L’art. 162 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nell’esigere che il pubblico ministero sia sentito al fine della pronuncia sulla ammissibilità della domanda di concordato preventivo, fissa un principio di obbligatorietà del suo intervento da ritenersi operante anche nelle successive fasi della procedura; ne consegue la nullità della sentenza resa nel medesimo giudizio in grado di appello, se il predetto organo non sia stato chiamato a partecipare in tale fase. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4699 del 16 aprile 1992 (Cass. civ. n. 4699/1992)