Art. 145 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

ARTICOLO ABROGATO Condanne penali che ostano alla riabilitazione

Articolo 145 - legge fallimentare

(1) [In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.
Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull’istanza fino all’esito del procedimento.]

Articolo 145 - Legge fallimentare

(1) [In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.
Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull’istanza fino all’esito del procedimento.]

Note

(1) Articolo abrogato dall’art. 129 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. Le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006 (art. 19 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169). Si riporta il testo dell’art. 19 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, il quale detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»

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