Art. 144 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti

Articolo 144 - legge fallimentare

(1) I. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. (2)

Articolo 144 - Legge fallimentare

(1) I. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. (2)

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. Le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006 (art. 19 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169). Si riporta il testo dell’art. 19 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, il quale detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»

Massime

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma dell’art. 144 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in tema di riabilitazione civile del fallito, deve essere notificato a pena di inammissibilità al procuratore generale presso la corte d’appello. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1254 del 7 settembre 1970 (Cass. Civ. 1254/1970)

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