Art. 130 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Efficacia del decreto

Articolo 130 - legge fallimentare

(1) I. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.

Articolo 130 - Legge fallimentare

(1) I. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Massime

Il decreto del tribunale fallimentare che – investito del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, dopo la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, abbia indicato le modalità di pagamento dei crediti da parte dell’assuntore – abbia escluso i crediti ammessi a seguito d’ istanze tardive, è un provvedimento abnorme, viziato da carenza assoluta di potestà decisionale che, decidendo su diritti soggettivi è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., essendo preclusa al giudice delegato e al tribunale, in sede di esecuzione, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, qual è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19858 del 20 settembre 2010 (Cass. civ. n. 19858/2010)

In caso di ammissione del debitore al concordato fallimentare con assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato non impedisce la prosecuzione dei giudizi di impugnazione dei crediti ammessi al passivo: poiché, infatti, ove non sia stato diversamente stabilito nella proposta di concordato, l’assuntore risponde alla pari del fallito di tutti i debiti, ivi compresi quelli non insinuati al passivo, non può escludersi il suo interesse a coltivare le impugnazioni, nonostante la chiusura del fallimento conseguente all’omologazione del concordato, in quanto, anche nel caso in cui la responsabilità dell’assuntore sia stata limitata ai soli crediti ammessi, l’esclusione dal passivo dei crediti impugnati comporta che egli non è più tenuto a soddisfarli. Nei giudizi in questione, l’assuntore non ha una posizione giuridicamente dipendente da quella dell’attore, ma, in qualità d’interveniente autonomo, è legittimato ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la sussistenza del credito contestato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28492 del 22 dicembre 2005 (Cass. civ. n. 28492/2005)

Il trasferimento dei beni all’assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, mentre i successivi, eventuali decreti del giudice delegato — ivi compresi quelli contenenti la specifica descrizione dei beni necessaria ai fini della trascrizione — hanno carattere meramente esecutivo, con la conseguenza che detti decreti, al pari di quelli emessi dal tribunale su reclamo ex art. 26 legge fall., non risolvendo alcun conflitto tra assuntore e terzo, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12862 del 4 settembre 2002 (Cass. civ. n. 12862/2002)

L’omologazione del concordato fallimentare produce l’improponibilità o l’improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l. fall., a condizione che il presupposto dell’impedimento all’esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell’interruzione ex art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l’intervenuta omologazione del concordato, ciò che non può avvenire nel giudizio per cassazione, ostandovi l’art. 372 c.p.c. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5369 del 11 aprile 2001 (Cass. civ. n. 5369/2001)

La sopravvenuta omologazione del concordato fallimentare incide sulle condizioni di ammissibilità delle azioni fallimentari proposte dalla curatela e dirette alla declaratoria di inefficacia, ai sensi degli articoli 64 o 67 della l. fall., di atti pregiudizievoli posti in essere dal fallito, venendo meno in tale ipotesi l’interesse dei creditori alla prosecuzione di dette azioni, finalizzate alla ricostruzione della massa attiva, le quali devono pertanto dichiararsi improseguibili. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2093 del 14 febbraio 2001 (Cass. civ. n. 2093/2001)

Dal tenore della norma contenuta dall’art. 130 L. fall. — il quale dispone che la sentenza di omologazione del concordato è provvisoriamente esecutiva e che alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l’adempimento devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato — si desume che l’obbligo di deposito sussiste per i pagamenti che abbiano scadenza anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (al fine di evitare che i pagamenti medesimi avvengano in un momento nel quale la sentenza non abbia ancora acquistato carattere di definitività), senza, però, escludere che la sentenza di omologazione possa fissare, in conformità con la proposta del fallito, la decorrenza del termine per i pagamenti alla data del passaggio in giudicato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5818 del 24 giugno 1996 (Cass. civ. n. 5818/1996)

Agli effetti dell’imposta di registro, nel sistema disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare — quale atto autoritativo, conclusivo di una complessa procedura, che trasforma in obbligo giuridicamente vincolante, per l’imprenditore e per tutti i creditori, la proposta originaria (così attuando la manifestazione di capacità contributiva presupposta dall’imposizione) — è soggetta a tassazione proporzionale ed è inquadrabile tra gli atti (giudiziali) genericamente indicati sub lettera c) dell’art. 8 della tariffa di cui all’allegato A) del citato D.P.R. e non quindi tra gli altri provvedimenti giurisdizionali di omologazione che si limitano ad approvare mediante un semplice controllo esterno un atto negoziale autonomo, soggetti a tassa fissa ai sensi della lettera f) dell’art. 8 della stessa tariffa. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4253 del 3 maggio 1994 (Cass. civ. n. 4253/1994)

L’accordo per il trasferimento di beni del fallito in favore dell’assuntore del concordato fallimentare, che sia stato inserito nei patti del concordato stesso, diviene operativo con la sentenza di omologazione, la quale, pertanto, è assoggettata, anche in ordine a tale trasferimento, alla prevista imposta di registro (nella specie, nel vigore del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), senza che possa spiegare in proposito influenza la circostanza che per detti beni le clausole concordatarie contemplassero l’affidamento ad un terzo in qualità di sequestratario convenzionale. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1951 del 24 febbraio 1987 (Cass. civ. n. 1951/1987)

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