Art. 125 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Esame della proposta e comunicazione ai creditori

Articolo 125 - legge fallimentare

(1) I. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’articolo 31-bis, secondo comma. (2) (3)
II. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. (4) (5) Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma. (6)
III. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma. (7)
IV. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee.

Articolo 125 - Legge fallimentare

(1) I. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’articolo 31-bis, secondo comma. (2) (3)
II. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. (4) (5) Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma. (6)
III. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma. (7)
IV. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 115 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) L’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto gli ultimi due periodi del comma.
(4) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(5) Periodo sostituito dall’art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(6) Gli ultimi due periodi di questo comma sono stati aggiunti dall’art. 61 della L. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica dal 4 luglio 2009.
(7) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.

Le modifiche di cui alle note 2, 4 e 7 si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente. ()Le modifiche di cui alle note 3 e 5 si applicano dal 19 dicembre 2012 anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall’articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Massime

Nel procedimento di concordato fallimentare risultante dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, il parere reso dal curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, ai sensi dell’art. 125 legge fall., svolge una funzione diversa – più ridotta e limitata – rispetto a quella svolta dalla relazione del professionista ex art. 161 legge fall. nel concordato preventivo, atteso che, mentre quest’ultima costituisce lo strumento fondamentale perché i creditori possano venire a conoscenza delle vicende imprenditoriali, finanziarie ed economiche di un’impresa normalmente ancora in attività, il primo è reso con riferimento ad un’impresa fallita, della quale vengono accertati dagli organi fallimentari sia le attività, che le passività. Ne consegue che la maggiore conoscenza del ceto creditorio circa la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’impresa fallita implica che il parere del curatore non debba incentrarsi in modo specifico sulla congruenza e non contraddittorietà della proposta concordataria, e che eventuali ulteriori carenze, omissioni o erronee indicazioni in esso contenute, ivi comprese le inesattezze in ordine all’indicazione delle percentuali di soddisfacimento dei creditori, non possono inficiare la regolarità del procedimento, ben potendo i creditori, del resto, valutare – in autonomia e alla luce della documentazione fornita dagli organi fallimentari – eventuali imprecisioni e contraddizioni o possibili divergenze interpretative della proposta. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24359 del 29 ottobre 2013 (Cass. civ. n. 24359/2013)

In tema di concordato fallimentare, proposto (nella specie, dal curatore) nella vigenza del d.l.vo n. 5 del 2006 e prima del d.l.vo n. 169 del 2007, in una procedura di fallimento disciplinata, ad ogni altro effetto, dal testo originario del r.d. n. 267 del 1942, perchè aperta anteriormente all’entrata in vigore del cit. d.l.vo n. 5 ed ai sensi dell’art. 150 dello stesso, il parere che il comitato dei creditori è chiamato a rendere, su richiesta del giudice delegato ed avendo riguardo ai presumibili risultati della liquidazione, non è regolato più specificamente ai sensi dell’art. 125 legge fall. e dunque le sue modalità di espressione fanno rinvio implicito all’art. 41 legge fall. il quale, anche dopo i menzionati interventi di riforma, non esige che tale organo sia convocato per emettere una delibera collegiale, mentre una succinta motivazione è stata richiesta solo con il d.l.vo n. 5 del 2006; ne consegue che il parere può risultare anche da separate dichiarazioni dei suoi singoli componenti ed eventualmente, allorchè si tratti – come nella specie – di organo già costituito prima di tale modifica normativa, può manifestarsi anche col silenzio – assenso, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata con l’avvertenza che la mancata manifestazione del parere entro un termine stabilito sarà considerata come parere favorevole. Al relativo funzionamento si applica, infatti, ai sensi dell’art. 150 cit., la disciplina dell’art. 41 legge fall. nel testo anteriore, apparendo irragionevole che il comitato sia tenuto ad esprimersi, nella medesima procedura, con regole diverse, tanto più che, in ogni caso, l’intervenuta approvazione del concordato da parte dei creditori – cui soltanto spetta ogni valutazione di convenienza – determina la sanatoria di ogni irregolarità del predetto parere, unico vizio in cui incorrerebbe se anche privo di motivazione. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24026 del 26 novembre 2010 (Cass. civ. n. 24026/2010)

I provvedimenti del giudice delegato al fallimento sono modificabili e revocabili, sia d’ufficio che su istanza di parte, fino al momento della relativa esecuzione e, quindi, nel caso di provvedimenti preordinati alla liquidazione dell’attivo ed al trasferimento dei beni oggetto della liquidazione, fino a quando non sia stato pronunciato il relativo decreto, al quale soltanto (e non anche, invece, al provvedimento di aggiudicazione) consegue l’effetto traslativo, onde l’avvenuta aggiudicazione di un bene non costituisce ostacolo alla sospensione della liquidazione ex art. 125, comma terzo L. fall. Ne consegue che, per effetto della proposta di concordato, il potere del giudice delegato di sospendere la liquidazione dell’attivo, in base alla valutazione discrezionale degli interessi dei creditori, può essere esercitato, con riguardo alla vendita all’incanto di beni immobili acquisiti al fallimento o dell’intera azienda del fallito, anche dopo che l’aggiudicatario abbia pagato il prezzo, e fino a quando non sia stato emanato in suo favore il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4760 del 3 aprile 2002 (Cass. civ. n. 4760/2002)

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