Art. 122 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Concorso dei vecchi e nuovi creditori

Articolo 122 - legge fallimentare

I. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
II. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. (1)

Articolo 122 - Legge fallimentare

I. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
II. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. (1)

Note

(1) Comma sostituito dall’art. 112 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Massime

La riapertura del fallimento costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione nel segno dell’unitarietà, della procedura originaria, atteso che la riapertura prescinde dall’accertamento dell’attuale sussistenza dei presupposti del fallimento, senza che in proposito rilevi la dimensione temporale stabilita dall’art. 10 l.fall., e il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento rimane inefficace, ex art. 44 l.fall., rispetto ai creditori anche nella fase successiva, essendo il disposto dell’art. 122 l.fall. riferibile ai soli crediti sorti per l’attività del debitore successiva alla chiusura del suo fallimento, come pure anteriore alla riapertura del medesimo. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21219 del 13 settembre 2017 (Cass. Civ. n. 21219/2017)

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