Art. 121 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Casi di riapertura del fallimento

Articolo 121 - legge fallimentare

I. Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
II. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza: (1)
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. (2)
III. La sentenza può essere reclamata a norma dell’art. 18. (3) (4)
IV. La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17.
V. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
VI. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

Articolo 121 - Legge fallimentare

I. Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
II. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza: (1)
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. (2)
III. La sentenza può essere reclamata a norma dell’art. 18. (3) (4)
IV. La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17.
V. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
VI. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

Note

(1) Comma modificato dall’art. 111 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Numero sostituito dall’art. 111 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Comma introdotto dall’art. 111 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(4) Comma modificato dall’art. 9 del  D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.

Massime

In caso di riapertura del fallimento di una società che abbia trasferito la sede legale all’estero dopo la chiusura della precedente procedura concorsuale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto l’accoglimento dell’istanza proposta ex art. 121 legge fall., non equivale ad una nuova dichiarazione di fallimento ma, al contrario, determina la reviviscenza dell’originario procedimento concorsuale, come si desume sia dall’uso del termine «riapertura» sia dalla non necessità di riesaminare i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura, a nulla rilevando, ai fini della continuità ed unicità del procedimento chiuso e successivamente riaperto, che possano essere ammessi a partecipare anche creditori divenuti tali dopo la precedente chiusura e che gli atti compiuti medio tempore dall’imprenditore possano essere revocati. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 23032 del 2 novembre 2007 (Cass. civ. n. 23032/2007)

Il decreto camerale, con il quale la corte d’appello, a norma dell’art. 22, secondo comma, della legge fall., accoglie il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell’istanza di riapertura del fallimento e dispone la rimessione degli atti al tribunale per la relativa pronuncia, non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione (che, se proposto, va dichiarato inammissibile), trattandosi di provvedimento non definitivo ma ordinatorio, in quanto produttivo di effetti interinali meramente processuali, che si inserisce in un procedimento complesso il cui momento conclusivo è rappresentato dalla sentenza di riapertura di fallimento, non soggetta a gravame, secondo quanto disposto dall’art. 121 legge fall., ma ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26831 del 14 dicembre 2006 (Cass. civ. n. 26831/2006)

Il decreto di chiusura del fallimento produce le conseguenze previste dall’art. 120 legge fall., e cioè la cessazione degli effetti dinamici del procedimento concorsuale, collegati in modo diretto alla sua pendenza, oltre a quelli strumentali. La nomina del difensore e la domiciliazione presso di esso effettuate in sede di istruttoria prefallimentare dall’imprenditore poi fallito e successivamente ritornato in bonis a seguito di chiusura della procedura hanno una valenza endoconcorsuale e non possono estendersi al caso, meramente ipotetico, di riapertura del fallimento. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26688 del 13 dicembre 2006 (Cass. civ. n. 26688/2006)

Il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell’art. 121 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dispone la riapertura del fallimento, ha forma e natura sostanziale di sentenza, e, come tale, non essendo né soggetto a gravame, né revocabile, è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 4509 del 11 ottobre 1978 (Cass. civ. n. 4509/1978)

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