Art. 117 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Ripartizione finale

Articolo 117 - legge fallimentare

(1) I. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
II. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
III. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
IV. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
V. Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti.

Articolo 117 - Legge fallimentare

(1) I. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
II. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
III. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
IV. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
V. Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Massime

La disciplina di cui all’art. 117, comma 3, l. fall., antecedente alle modifiche di cui all’art. 107, d.lgs. n. 5 del 2006 (che ha introdotto i commi 4 e 5 della predetta norma), nel prevedere l’efficacia liberatoria del deposito presso l’istituto di credito, escludendo la possibilità di un riparto supplementare delle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle o che siano rimasti irreperibili, non contrasta con l’art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU in quanto relativa a somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto e non possono lamentare alcuna privazione della proprietà. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4514 del 14 febbraio 2019 (Cass. civ. n. 4514/2019)

In sede di ripartizione dell’attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l’importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l’efficacia preclusiva, nell’ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, nè sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20180 del 24 settembre 2010 (Cass. civ. n. 20180/2010)

La ripartizione finale dell’attivo di un fallimento può aver luogo anche se siano ancora pendenti giudizi di opposizione all’esclusione di credito o di impugnazione alla loro ammissione, ma in tale ipotesi, in qualunque grado i predetti giudizi siano pendenti ed anche se in essi non sia stato emesso alcun provvedimento cautelare provvisorio, il giudice delegato deve adottare le opportune disposizioni, mediante depositi o accantonamenti, affinché, in caso di esito del giudizio favorevole al creditore, questi veda rispettata la sua par condicio e riceva una percentuale del suo credito uguale a quella degli altri creditori di pari grado. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3114 del 21 maggio 1984 (Cass. civ. n. 3114/1984)

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