Art. 115 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Pagamento ai creditori

Articolo 115 - legge fallimentare

(1) I. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
II. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione
che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore. (2)

Articolo 115 - Legge fallimentare

(1) I. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
II. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione
che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore. (2)

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 105 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.

Massime

Il cessionario di un credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non è tenuto a presentare domanda di insinuazione ex art. 101 legge fall., attesa la mancanza di novità del credito ed alla luce del nuovo testo dell’art. 115, secondo comma, legge fall. risultante dalle modifiche apportate dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15660 del 15 luglio 2011 (Cass. civ. n. 15660/2011)

L’art. 115 della legge fallimentare prevedendo che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, comporta che il giudice delegato possa disporre modi di pagamento diversi da quello in danaro contante fatto direttamente al domicilio del creditore (artt. 1182, 1277 c.c.) con efficacia liberatoria per il fallimento (es. rilascio di assegni circolari, consegna di libretti di banca) potendo essi servire a facilitare il compito della curatela. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2827 del 6 maggio 1985 (Cass. civ. n. 2827/1985)

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