Art. 114 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Restituzione di somme riscosse

Articolo 114 - legge fallimentare

(1) I. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.
II. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Articolo 114 - Legge fallimentare

(1) I. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.
II. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 104 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

Massime

Nella vigenza del r.d. n. 267 del 1942 anteriormente alla riforma recata dal d.lgs. n. 5 del 2006, l’efficacia solo endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo deve essere coordinata con il principio di intangibilità dei riparti dell’attivo, eseguiti nel corso della procedura. tale principio soffre la sola eccezione contemplata espressamente dall’art. 114 l.fall., sicché se il comportamento del fallito in sede di predisposizione dello stato passivo non può pregiudicare le sue azioni una volta tornato “in bonis”, tuttavia le ripartizioni che in base ad esso sono state eseguite nella procedura fallimentare non possono essere rimesse in discussione. (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4729 del 28 febbraio 2018 (Cass. Civ. n. 4729/2018)

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