Art. 109 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Procedimento di distribuzione della somma ricavata

Articolo 109 - legge fallimentare

I. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
II. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

Articolo 109 - Legge fallimentare

I. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
II. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

Massime

In sede di ripartizione dell’attivo fallimentare non può essere dichiarata la compensazione tra un credito già accertato ed ammesso nello stato passivo del fallimento ed un credito vantato dalla società fallita che sia contestato o, comunque, non risulti ancora accertato secondo il procedimento previsto dall’art. 109 legge fall., giacché, per un verso, anche il credito – debito di massa controverso necessita della verificazione quale unico procedimento idoneo ad assicurare il principio della concorsualità mediante la partecipazione e il contraddittorio di tutti gli interessati, e, per altro verso, nell’ambito del piano di riparto non e’ possibile rimettere in discussione l’importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione, dovendo il giudice, in tale fase, limitarsi al controllo dell’esecuzione delle decisioni già assunte in sede di formazione dello stato passivo, della graduazione dei crediti e dell’ammontare delle somme da distribuire. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5639 del 5 maggio 2000 (Cass. Civ. 5639/2000)

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