Art. 105 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco

Articolo 105 - legge fallimentare

(1) I. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori(2).
II. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo 107, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile(3).
III. Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
IV. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento (4).
V. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.
VI. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (5), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
VII. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
VIII. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
IX. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

Articolo 105 - Legge fallimentare

(1) I. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori(2).
II. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo 107, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile(3).
III. Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
IV. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento (4).
V. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.
VI. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (5), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
VII. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
VIII. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
IX. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il legislatore considera più conveniente ed opportuna (perché conserva l’integrità dell’azienda) la vendita complessiva di tutti gli elementi dell’impresa e di conseguenza la possibilità di vendere singoli beni aziendali è prevista come opzione secondaria.
(3) L’art. 2556 prevede che per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. Tali contratti, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
(4) Si tratta di una deroga a quanto disposto dall’art. 2560 c.c. al secondo comma, perché di regola l’acquirente di un’azienda risponde in solido dei debiti che risultano dalle scritturi contabili obbligatorie, anche se ad egli sconosciute.
(5) Si tratta di una deroga agli artt. 1264 e 1265 c.c., che stabiliscono che la cessione del credito ha effetto verso il debitore ceduto solo quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata.

Massime

Il decreto emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586 cod. proc. civ., che regola la liquidazione eseguita in sede concorsuale (giusta il rinvio contenuto nel testo originario dall’art. 105 legge fall.), rappresenta titolo esecutivo nei confronti dell’esecutato, e quindi del fallito, ma anche dei terzi detentori, se il loro godimento non discende da un titolo valido, che attribuisca situazioni di diritto soggettivo già opponibile alla massa e, in quanto tale, opponibile anche all’aggiudicatario, cui l’immobile sia stato trasferito in via forzata. (Nella specie, il titolo opponibile è stato ravvisato nel contratto di sublocazione stipulato dalla società ancora “in bonis” e rinnovato automaticamente in corso di procedura, secondo il regime previsto dagli artt. 27 e 28 della legge n. 392 del 1978, applicabili in ragione della destinazione non abitativa dell’immobile locato, senza necessità dell’autorizzazione del giudice delegato). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21224 del 14 ottobre 2011 (Cass. Civ. 21224/2011)

In tema di liquidazione fallimentare, gli effetti dell’aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari qualora si verifichi la causa di chiusura del fallimento di cui all’art. 118, primo comma, n. 2 legge fall. (nella specie, l’estinzione dei crediti ammessi al passivo ed il pagamento del compenso al curatore e delle spese di procedura), trattandosi di evento assimilabile ad una causa di estinzione del processo esecutivo, le cui norme in materia di vendita trovano applicazione, in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 105 legge fall., “ratione temporis” vigente e, con esse, in particolare, l’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., che assicura l’intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha annullato il decreto con cui tribunale aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che, dopo l’aggiudicazione ed il pagamento del relativo prezzo, aveva emesso, in favore dell’aggiudicatario, il decreto di trasferimento di un immobile e contestualmente sospeso la vendita, ai sensi dell’art. 108 legge fall., in presenza della predetta causa di chiusura del fallimento). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2433 del 30 gennaio 2009 (Cass. Civ. 2433/2009)

In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, il verificarsi, prima della emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, delle condizioni previste dall’art. 118, primo comma, numero 2, legge fall. per la chiusura del fallimento, non priva il giudice delegato del potere dovere di emettere detto decreto, giacché (salvo il potere di sospensione del giudice delegato, ai sensi dell’art. 108, terzo comma, legge fall., ma solo in caso di avvenuta aggiudicazione ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto) una volta che l’aggiudicatario abbia versato il prezzo, per esso si consolida il diritto al trasferimento coattivo, secondo un principio ricavabile dall’art. 632, secondo comma, c.p.c., applicabile alla vendita fallimentare in virtù del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile dettato dall’art. 105 legge fall. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12969 del 13 luglio 2004 (Cass. Civ. 12969/2004)

In tema di vendita di beni fallimentari, deve escludersi che il giudice delegato, con il decreto dichiarativo della decadenza dell’aggiudicatario per inadempienza, sia tenuto a fissare un’udienza per l’audizione delle parti, giusta disposto degli artt. 569 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c., trattandosi di adempimento estraneo alla procedura fallimentare, caratterizzata, per converso, dall’impulso d’ufficio e dalla legittimazione del curatore a presentare l’istanza di vendita. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17249 del 5 dicembre 2002 (Cass. civ. n. 17249/2002)

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