Art. 1 – Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)

Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo

Articolo 1 - legge fallimentare

(1) I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Articolo 1 - Legge fallimentare

(1) I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Note

(1) Articolo sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169

Massime

In tema di requisiti dimensionali per l’esonero dal fallimento di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), l. fall., i “ricavi lordi” devono essere individuati facendo riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425, lett. A), c.c., poiché ciò che rileva ai fini dell’individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell’impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria, dovendo pertanto essere esclusi gli “altri proventi” da sopravvenienze attive, che derivano dalla riduzione “una tantum” di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti e non sono correlati alla gestione ordinaria né costituiscono ricavi in senso tecnico. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23484 del 26 agosto 2021 (Cass. civ. n. 23484/2021)

In tema di fallimento, i requisiti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità dell’imprenditore, previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall., devono sussistere anche al tempo dell’istanza e della dichiarazione di fallimento, avendo il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell’impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l’esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l’imprenditore avvalersi dell’intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 21188 del 23 luglio 2021 (Cass. civ. n. 21188/2021)

L’ente associativo dedito esclusivamente all’attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale riceva contributi per la copertura integrale dei costi di organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l’erogazione dei predetti contributi, esclude che l’ente operi in modo che siano remunerati, anche solo in parte, i fattori di produzione con i propri ricavi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello, respingendo il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di un ente di formazione, aveva ricollegato il carattere imprenditoriale della sua attività, al solo dato oggettivo dell’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, considerando irrilevante la gratuità del servizio reso agli allievi). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22955 del 21 ottobre 2020 (Cass. civ. n. 22955/2020)

In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi. Cassazione civile, Sez. VI-I, sentenza n. 24138 del 27 settembre 2019 (Cass. civ. n. 24138/2019)

L’imprenditore che presenti istanza di autofallimento, oltre a provare lo stato di insolvenza, ha l’onere, ai sensi dell’art. 14 l.fall., di dimostrare la sussistenza di almeno uno dei requisiti dimensionali normativamente previsti, ai fini della fallibilità, dall’art. 1 l.fall., con riferimento all’arco temporale degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti del fallimento sulla base della situazione di squilibrio finanziario riferita ad un solo bilancio antecedente gli ultimi tre esercizi). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16117 del 14 giugno 2019 (Cass. civ. n. 16117/2019)

La società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica, è assoggettabile al fallimento in quanto soggetto di diritto privato agli effetti dell’art. 1 l.fall., essendo la posizione dell’ente pubblico all’interno della società unicamente quella di socio in base al capitale conferito, senza che gli sia consentito influire sul funzionamento della società avvalendosi di poteri pubblicistici, né detta natura privatistica della società è incisa dall’eventualità del cd. controllo analogo, mediante il quale l’azionista pubblico svolge un’influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5346 del 22 febbraio 2019 (Cass. civ. n. 5346/2019)

In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione della corte d’appello che aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dall’imprenditore al fine di dimostrare la propria non fallibilità senza la prova del loro deposito presso il registro delle imprese). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 33091 del 20 dicembre 2018 (Cass. civ. n. 33091/2018)

Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest’ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell’art. 2545 terdecies cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento di una società cooperativa avente quale oggetto la commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci, dei quali la società incassava il prezzo, senza che sia risultato provato che tutte le operazioni di vendita ed incasso compiute dalla società siano state seguite dal completo versamento del denaro ai soci). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6835 del 24 marzo 2014 (Cass. civ. n. 6835/2014)

In tema di presupposti per la dichiarazione di fallimento, agli effetti dell’art. 1, comma secondo, lett. a), legge fall., nel testo modificato dal d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile “ratione temporis”, nella nozione di investimenti nell’azienda non deve essere considerato il totale di quelli effettuati nel corso degli anni dall’imprenditore, posto che, a tale stregua, finirebbe con il divenire fallibile anche l’esercente un’attività di modestissime dimensioni protrattasi per lungo tempo, ma occorre verificare se l’attivo, che fa parte dello stato patrimoniale da indicare in bilancio ex art. 2424 c.c., negli ultimi tre esercizi sia stato o meno inferiore a 300.000 euro; infatti, il legislatore ha voluto che la ricorrenza di tale presupposto, complementare a quello dei ricavi, fosse riferita ad un periodo prossimo alla manifestazione dell’insolvenza, come confermato dalla circostanza che si tratta dello stesso periodo in relazione al quale, ai sensi del novellato art. 14 legge fall., l’imprenditore che richieda il proprio fallimento è tenuto a depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4738 del 23 marzo 2012 (Cass. civ. n. 4738/2012)

Nel verificare la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall’art. 1, secondo comma, lett. c), legge fall., è prioritario il dato ricavabile dalle scritture contabili; tuttavia, devono tenersi in considerazione pure altri elementi dai quali risulti l’esistenza di debiti ulteriori, anche qualora essi siano in parte contestati, essendo comunque rilevanti quale dato dimensionale dell’impresa; la contestazione, infatti, non ne impedisce l’inclusione nel computo dell’indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull’apertura della procedura concorsuale, anche se la relativa pronuncia non pregiudica l’esito della controversia volta all’accertamento di quel debito. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25870 del 2 dicembre 2011 (Cass. civ. n. 25870/2011)

Ai fini dell’accertamento del requisito di fallibilità di cui all’art. 1 art. 1, secondo comma, lettera c), la legge fall., occorre procedere a valutazione dell’esposizione complessiva dell’imprenditore, anche con riguardo ai debiti non scaduti, trattandosi di requisito assunto dal legislatore quale indice dimensionale dell’impresa; pertanto, vanno considerati anche i debiti condizionati, come quelli derivanti dalla prestazione di garanzie, che presuppongono la preventiva escussione del debitore. (Nell’enunciare il principio, la C.S. ha respinto il ricorso avverso la sentenza impugnata, la quale aveva tenuto conto, ai fini dimensionali, dell’intero credito vantato da un creditore, sebbene condizionato alla preventiva escussione del debitore ceduto in virtù di cessione “pro solvendo”). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9760 del 4 maggio 2011 (Cass. civ. n. 9760/2011)

In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d’imprenditore agricolo, contenuta nell’art. 2135 c.c., nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.l.vo n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell’assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l’art. 2135 c.c. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l’accertamento della qualità d’impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d’impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un’azienda agricola sulla base della dimensione dell’impresa, della complessità dell’organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell’ampiezza del volume d’affari). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24995 del 10 dicembre 2010 (Cass. civ. n. 24995/2010)

In tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità del debitore, nel computo dei ricavi, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, il triennio cui si richiama il legislatore nell’art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. (nel testo modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”) va riferito agli ultimi tre esercizi, in cui la gestione economica è scadenzata, e non agli anni solari; a tale interpretazione si perviene, in assenza di un dato letterale della norma sufficientemente chiaro ed inequivoco che ne permetta la ricostruzione del significato e la connessa portata precettiva, mediante il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, nell’esame complessivo del testo, della “mens legis”, con un’interpretazione sistematica delle norme ed il richiamo, tra esse, dell’art. 14 legge fall., che, in tema di istanza di fallimento, impone al debitore, che chieda tale dichiarazione, di depositare le scritture contabili e fiscali degli ultimi tre anni, cioè degli ultimi tre esercizi, cui ha invero riguardo la documentazione funzionale all’accertamento delle sue condizioni di fallibilità, mentre la modifica letterale del citato art. 1, intervenuta ad opera del d.l.vo n. 169 del 2007, pur non fungendo da fonte di interpretazione autentica, ha proprio voluto eliminare ogni incertezza sull’interpretazione effettiva della disposizione, nel senso sopra indicato. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24630 del 3 dicembre 2010 (Cass. civ. n. 24630/2010)

Ai fini dell’accertamento del requisito dimensionale per l’assoggettabilità a fallimento, nel quadro normativo formato dall’art. 1, secondo comma, lettera a), della legge fallimentare, nel testo introdotto dal d.l.vo n. 5 del 2006, successivamente modificato, in senso solo correttivo e non modificativo del d.l.vo n. 169 del 2007, nella nozione di “capitale investito” nell’azienda, rilevante ai fini dell’integrazione del predetto parametro dimensionale, devono essere inclusi i crediti che, peraltro rientrano nell’attivo patrimoniale ai sensi dell’art. 2424 c.c.. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22150 del 29 ottobre 2010 (Cass. civ. n. 22150/2010)

In tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell’art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”, ed anche successivamente in quello sostituito dal d.l.vo n. 169 del 2007) e di cui è espressione l’art. 2424 c.c., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera – al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale – il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 2426, numeri 1 e 2, c.c., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22146 del 29 ottobre 2010 (Cass. civ. n. 22146/2010)

L’art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169, aderendo al principio di “prossimità della prova”, pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell’art. 2083 c.c., il cui richiamo da parte dell’art. 2221 c.c. (che consacra l’immanenza dello statuto dell’imprenditore commerciale al sistema dell’insolvenza, salve le esenzioni ivi previste), non spiega alcuna rilevanza; il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell’ “imprenditore fallibile” affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull’altrui lavoro. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13086 del 28 maggio 2010 (Cass. civ. n. 13086/2010)

Nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama l’art. 1, secondo comma, lett. a), della legge fall. (nel testo modificato dall’art. 1 del D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169) e di cui è espressione lo stesso art. 2424 c.c., con la conseguenza che, pur non essendo il piccolo imprenditore tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le società di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l’acquisto degli stessi beni. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17553 del 29 luglio 2009 (Cass. civ. n. 17553/2009)

La assoggettabilità al fallimento di una società irregolare dura sino a quando le vicende estintive della società stessa non si siano esteriorizzate, a nulla rilevando la interruzione o cessazione dell’attività commerciale svolta. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13070 del 8 settembre 2003 (Cass. civ. n. 13070/2003)

È configurabile una “holding” di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, per essere fonte di responsabilità diretta dell’imprenditore, quando si sia in presenza di una persona fisica che agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico, ottenuto attraverso l’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi, relativi al proprio gruppo di imprese. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3724 del 13 marzo 2003 (Cass. civ. n. 3724/2003)

Ai fini della configurabilità dell’esercizio di un’impresa da parte del promotore finanziario (figura disciplinata prima dall’art. 5 della legge n. 1/1991, poi dall’art. 23 D.L.vo n. 415/1996 e quindi dall’art. 31 D.L.vo n. 58/1998) è irrilevante che quest’ultimo agisca sulla base di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Lo stesso, infatti, è definito, dalle disposizioni citate, come colui che esercita professionalmente, “in qualità di dipendente, agente o mandatario”, l’attività di offerta fuori sede di servizi finanziari; pertanto, affinché assuma la qualità di imprenditore è sufficiente che svolga la sua attività sulla base di una propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l’attività di impresa già sono presenti, per definizione, nell’attività del promotore finanziario, la quale rientra, quando è svolta da un imprenditore, tra le attività ausiliarie previste dall’art. 2195, n. 5, c.c. e costituisce, dunque, impresa commerciale (con conseguente assoggettabilità, tra l’altro, a fallimento). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18135 del 20 dicembre 2002 (Cass. civ. n. 18135/2002)

La nozione di imprenditore agricolo contenuta nell’art. 2135 c.c. (nel testo precedente alla novella di cui al D.L.vo n. 228 del 2001), alla quale occorre necessariamente fare riferimento per il richiamo contenuto nell’art. 1 legge fall. (Imprese soggette al fallimento), presuppone che l’attività economica sia svolta con la terra o sulla terra e che l’organizzazione aziendale ruoti attorno al “fattore terra”. Ne consegue che il riferimento al solo ciclo biologico del prodotto (pur se esatto dal punto di vista tecnico) non esaurisce il tema d’indagine devoluto al giudice di merito per l’accertamento, ai fini della soggezione al fallimento, della natura dell’impresa (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva ritenuto che l’attività di ortoflorovivaistica potesse essere qualificata agricola, non in base alla coltivazione diretta del fondo, bensì in relazione al fatto che la produzione dipende da un ciclo biologico che, nonostante le tecniche di perfezionamento, non è mai controllabile e, rispetto al quale, il fondo può ridursi a sede dell’attività produttiva). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17251 del 5 dicembre 2002 (Cass. civ. n. 17251/2002)

Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest’ultimo è identificato dall’esercizio effettivo dell’attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l’assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l’impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale. (La S.C. ha così confermato la sentenza che aveva attribuito la qualità di impresa commerciale alla società nel cui oggetto sociale erano compresi l’acquisto, la vendita, la permuta e l’edificazione di immobili in genere). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8694 del 26 giugno 2001 (Cass. civ. n. 8694/2001)

Ai fini della assoggettabilità al fallimento di una società apparente, il comportamento atto ad ingenerare il convincimento incolpevole, nei terzi, della sussistenza di un vincolo sociale è sufficiente ad affermare l’esistenza di una società di persone, senza necessità di accertare se, in concreto, ricorrano anche gli ulteriori elementi della comunione dei conferimenti e della condivisione dell’alea. (Nella specie, sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di fallimento che aveva ravvisato l’esteriorizzazione del vincolo nelle fideiussioni prestate dalla moglie e dal figlio a favore dell’imprenditore, escludendo che fossero giustificabili come espressione di solidarietà familiare data la loro continuità e sistematicità). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2095 del 14 febbraio 2001 (Cass. civ. n. 2095/2001)

In relazione a procedimento promosso per la dichiarazione di fallimento davanti al tribunale, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale il debitore contesti la sua assoggettabilità a detta procedura concorsuale, per la qualità d’imprenditore agricolo, ovvero di ente cooperativo sottoposto ai poteri di vigilanza dell’autorità amministrativa, deve essere dichiarato inammissibile, considerando che le indicate questioni non attengono alla giurisdizione di quel tribunale, ma alla sussistenza dei presupposti per l’apertura del fallimento, e, quindi, al fondamento nel merito della relativa domanda. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 8590 del 25 agosto 1990 (Cass. civ. n. 8590/1990)

In pendenza di istanza di fallimento proposta nei confronti di una società cooperativa, la deduzione circa il carattere non commerciale dell’attività di tale cooperativa, con la conseguenza della sua assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, non attiene alla giurisdizione, e non può essere quindi fatta valere con istanza di regolamento preventivo, ma riguarda il merito, atteso che, ove fondata, comporta che il tribunale adito deve dichiarare, anziché il fallimento, lo stato d’insolvenza della società medesima, ai sensi dell’art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 8069 del 8 agosto 1990 (Cass. civ. n. 8069/1990)

L’assoggettamento di una società cooperativa a fallimento, e quindi la giurisdizione del giudice ordinario sulla relativa domanda, vanno affermati, a norma dell’art. 2540 secondo comma c.c., quando la cooperativa medesima risulti in concreto svolgere una attività commerciale con fini speculativi (non incompatibili con lo scopo mutualistico), indipendentemente dal fatto che tale attività rientri o meno nell’oggetto sociale. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1665 del 12 marzo 1986 (Cass. civ. n. 1665/1986)

L’esercizio, da parte di una società cooperativa, di attività imprenditoriale commerciale, che deve ritenersi compatibile con le sue finalità mutualistiche, sia o meno detta attività contemplata dallo statuto sociale, comporta che la cooperativa medesima è soggetta al fallimento, non alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2540 secondo comma, c.c., salvo diversa disposizione di legge speciale. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1104 del 24 febbraio 1986 (Cass. civ. n. 1104/1986)

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