Art. 52 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

ARTICOLO ABROGATO - Cambiamento del rito in appello

Art. 52 - legge equo canone

(1)[1. Il giudice, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli artt. 48 e 49.]

Art. 52 - Legge Equo Canone

(1)[1. Il giudice, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli artt. 48 e 49.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato, come disposto dall’art. 89, L. 26.11. 1990, n. 353

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