Art. 49 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

ARTICOLO ABROGATO - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

Art. 49 - legge equo canone

 (1)[Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie].

Art. 49 - Legge Equo Canone

 (1)[Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie].

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato, come disposto dall’art. 89, L. 26.11. 1990, n. 353

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