Art. 45 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

Ricorso al giudice

Art. 45 - legge equo canone

[Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all’articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone]. (1)
[La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione, l’aggiornamento o l’adeguamento non sia superiore a L. 50.000 mensili; negli altri casi è di competenza del pretore]. (1)
[Le controversie relative alle opere di conservazione dell’immobile di cui all’articolo 23, alle indennità di cui all’articolo 34 e alla indennità per i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice civile e 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 1937, n. 2651 sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore]. (1)
[Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio]. (1)
In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l’aggiornamento o l’adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma. (2)
Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato.

Art. 45 - Legge Equo Canone

[Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all’articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone]. (1)
[La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione, l’aggiornamento o l’adeguamento non sia superiore a L. 50.000 mensili; negli altri casi è di competenza del pretore]. (1)
[Le controversie relative alle opere di conservazione dell’immobile di cui all’articolo 23, alle indennità di cui all’articolo 34 e alla indennità per i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice civile e 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 1937, n. 2651 sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore]. (1)
[Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio]. (1)
In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l’aggiornamento o l’adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma. (2)
Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato.

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato come disposto dall’art. 89, L. 26.11. 1990, n. 353
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 6, L. 30.07.1984, n. 399

Massime

L’art. 45, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, consente al conduttore, nella pendenza del giudizio sulla determinazione dell’”equo canone”, di corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato, sì da assicurare, con l’autoriduzione del canone, una forma di autotutela che, se realizzata in misura ragionevole, non temeraria e, comunque, congrua, non concreta morosità, mentre, al di fuori di questo ambito, integra un inadempimento che, in relazione alla sua qualificazione in termini d’importanza, è idoneo a produrre effetti risolutori. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12915 del 23 giugno 2015 (Cass. civ. n. 12915/2015)

L’ultimo comma dell’art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel disporre che, ove penda giudizio sulla determinazione dell’ “equo canone”, il conduttore “è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato”, attribuisce al conduttore medesimo espressamente la facoltà di limitare il versamento del corrispettivo, per tutta la durata del giudizio stesso, alla misura che reputa dovuta, anche se – al fine di evitare la sanzione risolutoria per inadempienza da morosità – quella misura deve essere ragionevole, non temeraria e, comunque, congrua, atteso che l’autoriduzione del canone di locazione costituisce una forma di autotutela riconosciuta al conduttore nell’ambito del giudizio di determinazione dell’equo canone, concretando, al di fuori di questo ambito, inadempimento che, in relazione alla sua qualificazione in termini d’importanza, è idoneo a produrre effetti risolutori. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9548 del 22 aprile 2010 (Cass. civ. n. 9548/2010)

Nel procedimento per la determinazione del canone locativo, ex art. 45 della legge n. 392 del 1978, allorquando il convenuto, nel costituirsi, proponga domanda riconvenzionale (art. 416, secondo comma, cod. proc. civ.) e formuli istanza di emissione di un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza (art. 418 cod. proc. civ.), il giudice, senza soddisfare l’istanza, può immediatamente dichiarare la propria incompetenza per valore sulla riconvenzionale e rimettere le parti innanzi al giudice superiore competente.  (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9628 del 16 giugno 2003 (Cass. civ. n. 9548/2003)

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