Art. 30 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

Procedura per il rilascio

Art. 30 - legge equo canone

Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell’articolo 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’art. 447 bis del codice di procedura civile. (1)
[La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi è di competenza del pretore.] (2)
Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l’immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall’articolo 29.
L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.
Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell’articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell’immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.

Art. 30 - Legge Equo Canone

Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell’articolo 29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’art. 447 bis del codice di procedura civile. (1)
[La controversia è di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi è di competenza del pretore.] (2)
Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l’immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall’articolo 29.
L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.
Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell’articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell’immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 89, L. 26.11.1990, n. 353, ai sensi dell’art. 2, L. 4.12.1992, n. 477, e dell’art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6.12.1994, n. 673.
(2) Il presente comma è stato abrogato

Massime

In tema di procedimento di rilascio di immobile locato, ex art. 30 della legge n. 392 del 1978, il potere di tutela sommaria di cui all’ultimo comma del citato art. 30, in quanto espressione di un’esigenza di tutela anticipatoria sulla base di una cognizione sommaria, deve essere ritenuto esercitabile doverosamente prima che venga esercitato il potere di sospensione sia ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ove rilevi una causa pregiudicante pendente in primo grado, sia ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., nel caso in cui rilevi, invece, una causa pregiudicante in sede di impugnazione e, dunque, già oggetto di decisione. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 26435 del 16 dicembre 2009 (Cass. civ. n. 26435/2009)

L’art. 30 della legge 27 luglio 1978 n. 392 prevede quale condizione di procedibilità della domanda di rilascio la dichiarazione della volontà di escludere la rinnovazione del contratto di locazione non abitativa con riguardo alla prima scadenza contrattuale nella forma di comunicazione a mezzo di raccomandata con la specificazione dei motivi previsti dallo art. 29 della citata legge del 1978 n. 392 senza che tale forma possa essere sostituita da quella contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di rilascio, sottoscritto da procuratore cui sia stata conferita procura nello stesso atto. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2115 del 30 gennaio 2008 (Cass. civ. n. 2115/2008)

Nelle locazioni di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, l’invio, da parte del locatore, del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, pur essendo di natura negoziale e pur avendo l’effetto sostanziale di far cessare il rapporto locativo, configura, ai sensi dell’ art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, una condizione di procedibilità della domanda di rilascio; ne consegue che detta comunicazione deve precedere l’introduzione del giudizio e non può sopravvenire in corso di causa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2777 del 24 febbraio 2003 (Cass. civ. n. 2777/2003)

La sospensione dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 trova applicazione anche nelle controversie in tema di recesso del locatore per necessità e di determinazione del canone di locazione (artt. 30 e 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392), atteso che l’applicabilità, ad esse, del rito del lavoro (ex art. 46 legge n. 392 citata) non comporta, di per sé, l’attrazione della disciplina dei termini processuali prevista per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., essendo l’esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura delle controversie, e senza che possa, in contrario, legittimamente ritenersi che l’introduzione dell’art. 447 bis c.p.c. abbia introdotto modifiche al precedente sistema in subiecta materia. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12028 del 12 settembre 2000 (Cass. civ. n. 12028/2000)

Per la controversia che riguarda il rilascio di immobile ad uso non abitativo per finita locazione alla scadenza fissata dalle disposizioni transitorie della legge sull’equo canone, senza che siano posti in discussione i motivi di recesso previsti dagli artt. 73 e 29 stessa legge (dal locatore non invocati) e senza che il conduttore abbia richiesto in via riconvenzionale la determinazione dell’indennità eventualmente spettante per la perdita dell’avviamento commerciale, non va applicata la disciplina processuale di cui all’art. 30 della legge n. 392/1978 e la competenza va determinata secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice di procedura civile. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9614 del 10 settembre 1999 (Cass. civ. n. 9614/1999)

Nel procedimento disciplinato dall’art. 30 legge 27 luglio 1978 n. 392 (procedura del rilascio di immobile locato ad uso non abitativo, dopo la comunicazione del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale ex art. 29 legge citata), l’esperimento del tentativo di conciliazione previsto nel caso di opposizione del convenuto all’ordinanza di rilascio, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, non è prescritto né a pena di nullità, né a pena di improcedibilità e, quindi, la sua omissione non produce effetti invalidanti sullo svolgimento del rapporto processuale. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9646 del 6 novembre 1996 (Cass. civ. n. 9646/1996)

In tema di procedura di rilascio degli immobili locati, i vizi dell’ordinanza di rilascio di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 30 della L. 27 luglio 1978, n. 392, possono essere fatti valere solo con l’appello atteso che in tal caso la predetta ordinanza, di per sè non impugnabile, in quanto emessa al di fuori delle condizioni previste dalla legge, assume natura di sentenza. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11465 del 20 ottobre 1992 (Cass. civ. n. 11465/1992)

La controversia avente ad oggetto la domanda del locatore diretta al rilascio dell’immobile locato ad uso diverso da quello di abitazione, per diniego del rinnovo alla prima scadenza, ai sensi dell’art. 29 della L. 27 luglio 1978 n. 392, appartiene alla competenza del pretore ai sensi dell’art. 30 della L. 27 luglio 1978 n. 392, anche se il secondo comma del citato articolo, che prevedeva la competenza del conciliatore o del pretore (secondo il valore della causa) è stato abrogato dall’art. 6, comma sesto della L. 30 luglio 1984 n. 399, atteso che, pur in mancanza di una norma espressa, deve ritenersi tuttora esistente la competenza per materia del pretore ai sensi del citato art. 30, dal momento che nella citata legge abrogativa è espressamente previsto «l’appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie di cui all’art. 30». Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9526 del 17 settembre 1990 (Cass. civ. n. 9526/1990)

A seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 30 della L. n. 392 del 1978 – avvenuta con l’art. 6, sesto comma, della L. n. 399 del 1984 – le controversie relative al diniego della rinnovazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo alla prima scadenza in regime ordinario, sono devolute alla competenza per materia del solo pretore, atteso che per le modificazioni introdotte dall’ottavo e nono comma del citato art. 6 della L. n. 399 del 1984, l’art. 48 della L. n. 392 del 1978 non contiene più il riferimento al conciliatore come giudice di primo grado ed il successivo art. 51 indica esclusivamente il tribunale quale giudice d’appello. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6272 del 22 novembre 1988 (Cass. civ. n. 6272/1988)

In tema di procedura di rilascio degli immobili locati, l’ordinanza prevista dal terzo e quarto comma dell’art. 30 della L. n. 392 del 1978, al pari dell’ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., è un provvedimento non impugnabile, ma qualora sia emesso al di fuori delle condizioni previste dalla legge, assume natura sostanziale di sentenza, impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma secondo, Cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 566 del 23 gennaio 1988 (Cass. civ. n. 566/1988)

In tema di procedura di rilascio di immobili urbani, l’ordinanza di rilascio a definizione del giudizio è prevista dall’art. 30, quarto comma, della L. n. 392/1978, per la sola ipotesi in cui il convenuto compaia in udienza e dichiari di non opporsi alla domanda; pertanto, allorché il convenuto rimanga contumace, il giudice è tenuto a proseguire il giudizio, verificando la sussistenza della fondatezza della domanda e pronunciando sentenza, salva la possibilità di emettere, su istanza di parte e nell’esercizio del proprio potere discrezionale di valutazione dell’opportunità, ordinanza provvisoria in corso di causa, a norma dell’art. 30 ultimo comma della norma citata; (ordinanza per sua natura suscettibile di conferma o di revoca in occasione della pronuncia della sentenza). Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6752 del 6 agosto 1987 (Cass. civ. n. 6752/1987)

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione, l’ordinanza di cui all’ultimo comma dell’art. 30 della legge n. 392 del 1978 – con la quale il giudice, su istanza del locatore, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre per il rilascio dell’immobile – ha natura di provvedimento provvisorio, soggetto a riscontro ed a conferma o revoca in occasione della pronunzia della successiva sentenza di merito, ancorché abbia determinato in via provvisoria l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spettante al conduttore (art. 34 legge n. 342 del 1978) e, pertanto, essendo priva dei caratteri della decisività e della definitività, non è suscettiva di appello, con la conseguenza che – salva l’accettazione senza riserva da parte del conduttore – tale provvedimento non è suscettivo di esecuzione immediata e potrà essere impugnato dal conduttore soltanto con la proposizione dell’appello avverso la successiva sentenza. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4803 del 26 luglio 1986 (Cass. civ. n. 4803/1986)

Poiché per la individuazione della natura di un provvedimento giurisdizionale è decisiva non la sua forma esteriore o la denominazione che il giudice gli abbia data, bensì il suo estrinseco contenuto, ha natura di sentenza ed è pertanto impugnabile con l’appello la pronuncia del giudice che – ancorché emanata ai sensi dell’art. 30, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, per il quale, nel giudizio di recesso dal contratto di locazione di immobile urbano, il giudice può emettere alla prima udienza o comunque in ogni stato del giudizio ordinanza di rilascio – abbia definito conclusivamente il merito della causa. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6595 del 15 dicembre 1984 (Cass. civ. n. 6595/1984)

In tema di controversie locatizie, disciplinate dall’art. 30 L. 27 luglio 1978 n. 392 – applicabile anche a quelle di cui all’art. 45 della stessa legge – l’estensione del rito del lavoro per esse prevista dall’art. 46 non comporta anche l’applicabilità delle regole sulla determinazione della competenza per territorio di cui all’art. 413 c.p.c., sia per non essere stata tale norma richiamata, sia per l’autonomo criterio stabilito dal richiamato art. 30. Ne consegue che la competenza territoriale sulle controversie attinenti alla determinazione della misura del canone locatizio appartiene al giudice del luogo in cui è sito l’immobile. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 913 del 2 febbraio 1983 (Cass. civ. n. 913/1983)

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