Art. 24 – Legge Equo Canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani)

Aggiornamento del canone

Art. 24 - legge equo canone

Per gli immobili ad uso d’abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
L’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata. (1)

Art. 24 - Legge Equo Canone

Per gli immobili ad uso d’abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
L’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata. (1)

Note

Il presente articolo è stato abrogato, limitatamente alle locazioni abitative dall’art.14, L.09.12.1998, n.431

(1) Come disposto dalla L. 25.07.1984, n. 377 l’aggiornamento del canone di locazione, citato nel presente articolo, non si applica agli immobili adibiti ad uso di abitazione.

Massime

In tema di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, l’art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che l’aggiornamento del canone deve essere chiesto dal locatore al conduttore con lettera raccomandata, non esclude che lo spontaneo uniformarsi del conduttore alle richieste effettuate oralmente dal locatore nella misura di legge sia vincolante per il conduttore medesimo, con conseguente esclusione della possibilità di ripetere gli aggiornamenti corrisposti. Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 16110 del 9 luglio 2009 (cass. civ. n. 16110/2009)

L’aggiornamento del canone, stabilito dal primo comma dell’art. 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392 nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente, costituisce, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, un aggiornamento del costo base di produzione, che il legislatore, ha fissato con riferimento a detta data, indipendentemente dal mese effettivo di ultimazione della costruzione; il suddetto aggiornamento, pertanto, va effettuato a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di costruzione, con scatto al primo gennaio dell’anno dopo, e non dall’entrata in vigore della legge sull’equo canone, nè dalla data di conclusione del contratto di locazione. Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 699 del 22 gennaio 2002 (cass. civ. n. 699/2002)

In tema di locazioni ad uso abitativo, soggetta alla normativa n. 392/78 il canone determinato ai sensi degli artt. da 12 a 25, e quindi determinato anche in base ad aggiornamenti ed adeguamenti eventualmente applicabili rispettivamente ex artt. 24 e 25, costituisce un limite massimo che non può essere superato ex art. 79 legge cit. per effetto delle clausole contrattuali, ma se tale superamento non si verifica, l’autonomia privata dei contraenti in materia rimane del tutto libera e priva di vincoli ed, in particolare, deve ritenersi lecito l’accordo tra le parti in tema di fissazione della pigione iniziale ovvero di aggiornamento, anche se superiore al 75 per cento, o di adeguamento della medesima. Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 7438 del 1 giugno 2001 (cass. civ. n. 7438/2001)

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