Art. 78 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 78 - legge diritto d'autore

(1)(2)1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

Art. 78 - Legge Diritto d'Autore

(1)(2)1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.
(2) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall’ art. 10 D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

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