Art. 77 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 77 - legge diritto d'autore

(1)(2)[I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell’apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo, accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione.]

Art. 77 - Legge Diritto d'Autore

(1)(2)[I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell’apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo, accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione.]

Note

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall’art. 3 L. 05.05.1976, n. 404, è stato, poi, abrogato dall’art. 41, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.
(2) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall’ art. 10 D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 con decorrenza dal 29.04.2003.

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