Art. 71 quater – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 71 quater - legge diritto d'autore

(1)(2)1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all’art. 190.

Art. 71 quater - Legge Diritto d'Autore

(1)(2)1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all’art. 190.

Note

(1) La denominazione del Capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall’art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003.
(2) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l’intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003.

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