Art. 70 quinquies – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 70 quinquies - legge diritto d'autore

(1)1. L’editore al quale un autore ha trasferito o concesso l’utilizzo di un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell’autore per gli utilizzi dell’opera in virtù di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota può essere determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all’articolo 69.

Art. 70 quinquies - Legge Diritto d'Autore

(1)1. L’editore al quale un autore ha trasferito o concesso l’utilizzo di un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell’autore per gli utilizzi dell’opera in virtù di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota può essere determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all’articolo 69.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 08.11.2021, n. 177 con decorrenza dal 12.12.2021 ed applicazione anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d’autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

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