Art. 7 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 7 - legge diritto d'autore

È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 7 - Legge Diritto d'Autore

È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

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