Art. 66 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 66 - legge diritto d'autore

(1)(2)1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto. 

Art. 66 - Legge Diritto d'Autore

(1)(2)1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto. 

Note

(1) La denominazione del capo al quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall’art. 9, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003.
(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 9 , D.Lgs. 09.04.2003, n. 68 che ha sostituito l’intero capo V, con decorrenza dal 29.04.2003

Istituti giuridici

Novità giuridiche