Art. 63 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 63 - legge diritto d'autore

1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell’autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

Art. 63 - Legge Diritto d'Autore

1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell’autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

Note

(1) La denominazione della sezione alla quale appartiene il presente articolo, è stata così sostituita dall’art. 5 D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003.
(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 09.04.2003, n. 68, con decorrenza dal 29.04.2003.

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