Art. 53 – Legge Diritto d’Autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 53 - legge diritto d'autore

Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell’ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s’intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell’inizio della stagione.

Art. 53 - Legge Diritto d'Autore

Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell’ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s’intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell’inizio della stagione.

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